Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15219 - pubb. 14/06/2016

Il superamento del limite di finanziabilità non comporta la nullità del mutuo fondiario

Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 2013, n. 27380. .


Mutuo fondiario – Finanziamento superiore al limite previsto dall’art.38 T.U.B. – Nullità del contratto – Esclusione



Mentre le violazioni delle disposizioni della Banca d'Italia attuative dell'art. 117 TUB sono state ritenute dal legislatore fonti di nullità relative, non altrettanto può dirsi nel caso della violazione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 del Tub, che non appare essere a tutela del contraente più debole ma invece a tutela delle stesse banche e indirettamente del sistema bancario in quanto è volta ad impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie.

Ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere eventualmente fonte di responsabilità.

Le disposizioni in questione non appaiono quindi volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonché eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo. (Chiara Bosi) (riproduzione riservata)


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