Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15146 - pubb. 03/06/2016
Vessatorietà della clausola clams made mista o impura e nullità per difetto di meritevolezza
Cassazione Sez. Un. Civili, 06 Maggio 2016, n. 9140. Est. Adelaide Amendola.
Responsabilità civile - Contratto di assicurazione - Clausola clams made mista o impura - Vessatorietà - Esclusione - Nullità per difetto di meritevolezza - Significativo squilibrio dei diritti degli obblighi derivanti dal contratto
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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