Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15049 - pubb. 24/05/2016
Depenalizzazione ex dlgs 7 del 2016: nuova pronuncia della Cassazione
Cassazione penale, 16 Maggio 2016, n. 20206. Est. Pardo.
Impugnazioni – Interesse ad impugnare – Parte civile – Danneggiamento “semplice” – Interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 7 del 2016 – Esclusione
E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso una sentenza di assoluzione dal reato di danneggiamento “semplice”, trasformato dal d.lgs. 16 gennaio 2016, n. 7 in illecito civile.
Dalla motivazione. A seguito del Decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 il delitto di danneggiamento semplice, risulta non più previsto dalla legge come reato. Venendo meno il presupposto della punibilità del fatto-reato di danneggiamento semplice, il giudizio di impugnazione proposto soltanto dalla parte civile non può svolgersi con l'esame dei motivi di ricorso poiché il giudice penale non potrebbe comunque pronunciare alcuna sentenza di condanna anche avente ad oggetto le sole statuizioni civili. Infatti, in tema di parte civile, è ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione (art. 576 cod. proc. pen.) preordinata a chiedere l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quale logico presupposto della condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, con la conseguenza che detta richiesta non può condurre ad una modifica della decisione penale, sulla quale si è formato il giudicato, in mancanza dell'impugnazione del P.M., ma semplicemente all'affermazione della responsabilità dell'imputato per un fatto previsto dalla legge come reato, che giustifica la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno. In tale ipotesi, il giudice dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto reato, e, dunque, sulla responsabilità dell'autore dell'illecito, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto (Sez. 2, Sentenza n. 897 del 24/10/2003, Rv. 227966). Avuto pertanto riguardo al nesso di necessaria accessorietà rispetto ad un fatto reato deve pertanto escludersi la sussistenza di interesse ad impugnare ai soli effetti civili una pronuncia di proscioglimento per fatti non più previsti dalla legge come reato quali il danneggiamento semplice già previsto e punito dal previgente art.635 cod.pen.. Eventuali domande formulabili a seguito della riforma della disciplina del danneggiamento semplice verranno pertanto avanzate in altra sede. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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