Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14826 - pubb. 21/04/2016

Azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. dei creditori della società eterodiretta nei confronti della holding

Cassazione civile, sez. I, 12 Giugno 2015, n. 12254. Est. Scaldaferri.


Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - Verso i creditori sociali - Azione di responsabilità ex art. 2497 cod. civ. dei creditori della società eterodiretta nei confronti della "holding" - Unicità - Responsabilità sussidiaria della "holding" per il pagamento dei debiti insoddisfatti della società eterodiretta - Configurabilità - Esclusione



L'art. 2497 cod. civ. prevede un'unica azione di responsabilità che può essere esercitata dai creditori sociali della società eterodiretta (e, in caso di fallimento, dal curatore) nei confronti dell'ente o della società che ha abusato dell'attività di direzione e coordinamento, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio conseguente alla lesione cagionata all'integrità del patrimonio sociale. Pertanto, il terzo comma della menzionata disposizione, nel prevedere che il creditore sociale può agire nei confronti dell'ente o della società che svolge attività di direzione e coordinamento solo se non sia stato soddisfatto dalla società soggetta a tale attività, si limita ad individuare una condizione di ammissibilità dell'azione di responsabilità prevista dal primo comma, ma non costituisce il fondamento normativo di un'ulteriore responsabilità sussidiaria tipica della cd. "holding" per il pagamento dei debiti insoddisfatti della società eterodiretta. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


Il testo integrale


 


Testo Integrale