Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14576 - pubb. 01/07/2010

Azione del nuovo curatore nei confronti del terzo corresponsabile del danno unitamente al curatore revocato

Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2011, n. 710. Est. Mercolino.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Azione del nuovo curatore nei confronti del terzo corresponsabile del danno unitamente al curatore revocato - Transazione con cessione al terzo dei diritti vantati dalla massa nei confronti del curatore revocato - Surrogazione del terzo nei diritti vantati dal fallimento o regresso per avvenuto pagamento - Configurabilità - Legittimazione del terzo all'azione di responsabilità verso il curatore cessato - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Deposito delle somme afferenti alle attività di gestione in libretto bancario nominativo intestato alla procedura fallimentare - Indebiti prelievi da parte di terzi - Omessa custodia del libretto del fallimento - Responsabilità del curatore - Sussistenza



Esercitata l'azione risarcitoria, da parte del nuovo curatore fallimentare, nei confronti di una banca, per la sottrazione di somme depositate su libretto di deposito a risparmio nominativo intestato ad un fallimento, ma oggetto di indebiti prelievi da parte di persona non autorizzata e diversa dal cessato curatore e conclusa con il predetto terzo una transazione, con restituzione da parte della banca degli importi così prelevati e cessione a suo favore dei diritti vantati dalla massa nei confronti del cessato curatore fallimentare, la successiva azione con cui la banca chieda affermarsi la responsabilità del cessato curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell'art. 38 legge fall.; con essa, infatti, detto terzo non agisce come organo della procedura o sostituto del curatore, bensì a tutela di un interesse proprio, avendo provveduto al risarcimento, e perciò a titolo di surroga nei diritti vantati dal fallimento verso il curatore revocato, e dunque ex art. 1203 n. 3 cod. civ. ovvero in regresso ex art. 1299 cod. civ., ma in ogni caso con autonoma legittimazione, che ha il suo titolo proprio nell'adempimento della predetta transazione, ex art. 35 legge fall. (massima ufficiale)

In tema di responsabilità del cessato curatore fallimentare, l'intervenuta delega a terzi di custodia del libretto bancario intestato alla curatela e l'omissione di ogni controllo sulle relative operazioni bancarie costituiscono violazione del principio di in trasmissibilità delle funzioni di curatore e dell'obbligo di custodia del libretto; in tal caso, pertanto, eventuali indebiti prelievi da parte di terzi o di dipendenti della banca non costituiscono evento interruttivo del nesso di causalità tra la condotta negligente del curatore e l'evento dannoso. (massima ufficiale)


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