Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14572 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. III, 09 Ottobre 2012, n. 17143. Est. Scarano.


Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Colpa del sanitario - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Prova liberatoria gravante sul medico - Contenuto

Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico-chirurgica - Diligenza esigibile dal sanitario - Contenuto



Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico; quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile. (massima ufficiale)

La diligenza esigibile dal medico nell'adempimento della sua prestazione professionale, pur essendo quella "rafforzata" di cui al secondo comma dell'art. 1176 c.c., non è sempre la medesima, ma varia col variare del grado di specializzazione di cui sia in possesso il medico, e del grado di efficienza della struttura in cui si trova ad operare. Pertanto dal medico di alta specializzazione ed inserito in una struttura di eccellenza è esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione od inserito in una struttura meno avanzata. (massima ufficiale)


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