Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14561 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 1999, n. 2772. Est. Di Palma.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento - Assimilabilità dell'azione a quelle relative alle controversie individuali di lavoro - Esclusione
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Azione di responsabilità promossa dai commissari contro gli amministratori ed i sindaci - Termini processuali - Sospensione nel periodo feriale - Applicabilità - Fondamento
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Doveri - In genere - Dovere di controllo e vigilanza - Portata - Limitazione al controllo dell'operato degli amministratori - Esclusione - Estensione a tutta l'attività sociale - Configurabilità - Segnalazione di tutte le situazioni che esigono la riduzione del capitale sociale - Necessità
Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Azione di responsabilità esercitata dai commissari liquidatori dell'impresa in amministrazione straordinaria - Natura contrattuale - Conseguenze in tema di prova
L'azione di responsabilità promossa dai commissari nei confronti degli amministratori e dei sindaci di un'impresa in amministrazione straordinaria (ex D.L. 26/79) introduce una controversia ordinaria, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 3 della legge 742/69 (a mente del quale sono escluse dalla sospensione nel periodo feriale le controversie individuali di lavoro), riferendosi tale norma alla natura della causa, e non già al rito da cui essa è disciplinata. Pur non potendosi, in via di ipotesi, escludere che il rapporto organo sociale - società sia idoneo, in concreto, ad integrare la fattispecie prevista dall'art. 409, n. 3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex art. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quelle in tema di controversie individuali di lavoro (ovvero a quelle parificatele "ex lege"), con conseguente inapplicabilità, a tali azioni, della sospensione dei termini nel periodo feriale. (massima ufficiale)
Tra le cause da trattarsi nel periodo feriale, l'art. 92, comma primo della legge 742/69 (norma di stretta interpretazione, contenente una elencazione del tutto tassativa) non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria nei confronti di amministratori e sindaci dell'impresa sottoposta alla procedura disposta ex D.L. 26/79, attesa la non assimilabilità di tale azione a quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Nè a diversa soluzione può condurre la prospettazione di una intrinseca "urgenza" delle cause di responsabilità promosse ex artt. 2393, 2394 cod. civ., atteso che l'art. 92 citato prevede, ancora, che la dichiarazione di urgenza delle cause la cui ritardata trattazione potrebbe arrecare un grave pregiudizio alle parti sia, pur sempre, oggetto di valutazione (e di conseguente dichiarazione) da parte del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio. (massima ufficiale)
Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle società per azioni ex art. 2403 cod. civ. non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 cod. civ., la riduzione del capitale sociale. (massima ufficiale)
L'azione esercitata dai commissari liquidatori di un'impresa in amministrazione straordinaria nei confronti degli amministratori e dei sindaci ex artt. 3, comma sesto D.L. 26/79 e 206 legge fall. ha natura contrattuale (al pari di quella disciplinata, con riguardo al curatore del fallimento, dall'art. 146, comma secondo e terzo legge fall.) e carattere unitario ed inscindibile, risultando frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 cod. civ., con la conseguenza che, qualora i commissari agiscano sulla base delle norme predette, le due azioni civilistiche devono ritenersi contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli amministratori e dei sindaci può essere legittimamente dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione spettante ai creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi di conservazione del patrimonio sociale) quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti al diligente adempimento delle rispettive funzioni). Alla natura contrattuale dell'azione "de qua" consegue, ancora, che, mentre su chi la promuove grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, su amministratori e sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. (massima ufficiale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PILOTTO LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'Avvocato G. PAFUNDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANSI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CONCERIE COGOLO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTIANO CARACCI, MACCAGNO BENESSIA C., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e sul 2 ricorso n. 06303/96 proposto da:
MINEN GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato G. PAFUNDI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO MANSI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONCERIE COGOLO SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTIANO CARACCI, MACCAGNO BENESSIA C., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/95 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata l'8/4/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/98 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per i ricorrenti, Pilotto e Minen, l'Avvocato Mansi, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'avvocato Alù, con delega, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso del 19 luglio 1991, i Commissari della Concerie Cogolo S.p.a., assoggettata ad amministrazione straordinaria con decreto del 20 luglio 1989 unitamente alle altre Società del c.d. "Gruppo Cogolo" - dopo che, ai sensi degli artt. 1-3 del d.l. 30 gennaio 1979 n.26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n.95, ne era stata dichiarata l'insolvenza con sentenza del Tribunale di Udine del 6 luglio 1989 - promossero, dinanzi allo stesso Tribunale, azione di responsabilità nei confronti di tutti gli amministratori, sindaci e direttori generali della Società, in carica nella prossimità del dissesto, e, fra questi, nei confronti di Luciano Pilotto - membro del consiglio di amministrazione nel periodo 10 dicembre 1983-6 luglio 1989 - e di Giorgio Minen, membro del collegio dei sindaci nel medesimo periodo. I Commissari chiesero, tra l'altro, la condanna generica in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni, derivati alla massa dei creditori dagli atti di mala gestione dall'emissione di controlli dai medesimi posti in essere nelle rispettive qualità, con attribuzione di una provvisionale di tre miliardi di lire.
Gli addebiti mossi dalla Società ricorrente erano fondati sui seguenti rilievi: a) - il bilancio della Società al 31 dicembre 1987 era stato chiuso con una perdita di 137 miliardi: somma, questa, superiore di circa sette volte al capitale sociale nominale di 19,5 miliardi e neppure rispondente alla reale entità del dissesto, in quanto, fra l'altro, l'inventario fisico di magazzino, effettuato dall'amministrazione straordinaria, era risultato di poco eccedente i 3 miliardi, a fronte di un'appostazione in bilancio di 95 miliardi, già al netto di una svalutazione di 34 miliardi; b) - l'entità del dissesto era tale da far legittimamente presumere che il capitale sociale della Concerie Cogolo S.p.a. fosse stato integralmente perduto in epoca di molto precedente la chiusura del bilancio 1988 e sicuramente anteriore all'anno 1987, dal quale tutti i convenuti risultavano aver ricoperto le rispettive cariche sociali; c) - le ricostruzioni contabili effettuate dall'amministrazione straordinaria avevano evidenziato, tra l'altro, rilevanti divergenze tra consistenze reali di magazzino e poste contabilizzate, tali da far ritenere che la perdita del capitale avrebbe dovuto essere constatata già al 31 dicembre 1983, nonché l'inadempienza degli amministratori, senza osservazione o censura alcuna da parte dei sindaci, dell'impegno di far revisionare i bilanci a partire da quello chiuso al 31 dicembre 1986, assunto a seguito dell'erogazione, in data 5 marzo 1986, di un mutuo di 13 miliardi da parte della Società finanziaria regionale Friulia S.p.a. Costituitisi, anche i due predetti convenuti resistettero alle domande, deducendo, in particolare, che essi erano stati nominati alle rispettive cariche quali rappresentanti della finanziaria regionale Friulia - di cui erano dipendenti - socia di minoranza della Concerie Cogolo, e che, quindi, essi si erano limitati a svolgere il loro compito istituzionale sulla base delle direttive ricevute e senza alcun ambito di autonomia decisionale, dato che i contratti tra la Friulia e la Cogolo, relativamente alle scelte di fondo ed alle questioni più complesse, erano tenuti esclusivamente dai vertici della Finanziaria regionale con il defunto Giovanni Cogolo, presidente del consiglio di amministrazione. Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale adito, con sentenza n. 380 del 21 marzo 1994, in accoglimento delle domande, tra l'altro accertò la solidale responsabilità di amministratori, sindaci e direttori generali della Società, condannandoli genericamente al risarcimento dei danni, con attribuzione di una provvisionale di 1,5 miliardi.
1.2. Avverso tale sentenza proposero appello (incidentale), dinanzi alla Corte di Trieste, anche il Pilotto ed il Minen, sostenendo che la situazione apparente della Società non legittimava alcun sospetto circa l'esistenza di una situazione a rischio e gravemente difforme da quella emergente dai bilanci e dalla contabilità ufficiale, tale da imporre controlli particolarmente attenti nell'ambito delle rispettive competenze;
che il Tribunale avrebbe ritenuto la ricorrenza di siffatta situazione sulla base di una ricostruzione ex post; e che i giudici di primo grado avrebbero illegittimamente negato l'ammissione delle prove dagli stessi dedotte, la cui ammissione avrebbe loro consentito di dimostrare l'inganno perpetrato ai loro danni da altri soggetti mediante sofisticate falsificazioni difficilmente rilevabili.
In contraddittorio (tra gli altri) con l'Amministrazione straordinaria della Cogolo, la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza n. 34 dell'8 aprile 1995, fra le altre statuizioni, confermò la sentenza impugnata (anche) nei confronti del Pilotto e del Minen.
La Corte, in particolare, ha fondato la decisione sulle considerazioni che seguono: A)"Gli amministratori sono stati chiamati a rispondere nella specie dei danni conseguenti alla violazione dei doveri e dei divieti stabiliti dalla legge in presenza dalla causa di scioglimento costituita dall'integrale perdita del capitale sociale (art. 2449 in relazione al precedente art. 2448 c.c.); i sindaci, a loro volta, a rispondere in solido delle conseguenze delle violazioni degli amministratori, in quanto i danni non si sarebbero verificati se avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica (art. 2407 in relazione all'art. 2403)" (cfr. pagg. 49-50); B) Dal momento che le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. hanno natura contrattuale; e che l'azione esperita dai Commissari dell'Amministrazione straordinaria della Concerie Cogolo S.p.a. (ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 6 d.l. n. 26 del 1979 e 206 comma 1 legge fall.) cumula in sè i presupposti e gli scopi di ambedue le predette azioni, "corollario della natura contrattuale dell'azione è, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, che, una volta che risulti pacifica la sussistenza del rapporto organico costituitosi per effetto del conferimento e dell'accettazione della carica sociale, e che sia stata altresì dimostrata la violazione da parte degli amministratori degli obblighi specifici discendenti ex lege dell'integrale perdita del capitale sociale e il relativo danno, la Società non dovrebbe essere tenuta a dimostrare altro, incombendo viceversa sugli stessi amministratori l'onere di provare di aver concretamente adempiuto "con la diligenza del mandatario" i doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, senza aver potuto ciononostante venire a conoscenza dell'avvenuta perdita del capitale e adottare i provvedimenti conseguenti". "In altre parole - prosegue la Corte - prima di invocare fatti altrui compiuti con intenti fraudolenti, gli appellanti avrebbero dovuto innanzi tutto allegare e dimostrare quali attività essi stessi avessero posto in essere per pervenire alla concreta conoscenza delle vicende e della situazione della Società, indispensabili per la formazione del bilancio e per la deliberazione degli atti di gestione ai quali - in mancanza di attribuzioni specifiche ad un comitato esecutivo o a un consigliere delegato - tutti avevano il potere-dovere di partecipare periteticamente nell'interesse della Società e in relazione si quali tutti sono tenuti a rispondere in solido ai sensi dell'art. 2392 1 co." (cfr. pagg. 50-51); C) - "Nessuno degli amministratori ha invece allegato o dimostrato alcunché al riguardo. Anzi, la principale tesi difensiva sostenuta...risulta quella della sostanziale estraneità di ciascuno degli interessati all'affettiva gestione sociale, che sarebbe stata appannaggio del defunto Cogolo e dei suoi più stretti collaboratori..., e della partecipazione agli atti e alle deliberazioni dell'organo sociale nell'ignoranza della reale situazione e nella fiducia riposta sia nell'apparente solidità della Società che nel buon operato degli altri amministratori e del Collegio sindacale; nel che è implicita l'ammissione della mancanza di qualsiasi esame critico dall'andamento della gestione sociale emergente dalle risultanze dei bilanci via via predisposti ed approvati, e l'ammissione altresì del difetto di qualsiasi attività, sia di partecipazione che di controllo, in relazione alla formazione di tali bilanci.
Risulta in particolare trascurata...la circostanza che la redazione dei bilanci stessi e delle relazioni sull'andamento sociale costituiva attività loro propria, oggetto dello specifico obbligo posto a loro carico dall'art. 2423 c.c.; e che l'esenzione da responsabilità penale per difetto di dolo in relazione ad ipotesi delittuose connesse con la falsità di detti bilanci non li può esimere da quella civile per i danni derivati dalla violazione degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale, non potendo addurre a giustificazione di detta violazione l'ignoranza della reale situazione basata propria sulla falsità di quei bilanci che essi stessi avevano l'obbligo di redigere, e che ammettono invece di non aver redatto o di aver redatto sulla base di informazioni incontrollate e incontrollabili, asseritamente fornita da terzi. Va anzi sottolineato al riguardo che il generale obbligo di rendiconto stabilito per il mandatario, gravante anche sugli amministratori, è reso per loro più specifico degli obblighi di tenuta dei libri contabili e di formazione e pubblicizzazione dei bilanci di cui agli artt. 2421 2 co. e 2423 c.c...; il che rende ancor più evidente, in linea di principio, l'intrinseca incongruenza logica e giuridica della pretesa degli appellanti di voler accampare a giustificazione della violazione degli specifici obblighi imposti per il caso di perdita del capitale sociale la propria precedente inottemperanza all'obbligo altrettanto specifico di provvedere alla formazione di bilanci veridici, nonché a quello più generale di vigilare sull'andamento della gestione della società" (cfr. pagg. 52-53); D) - Più specificamente, la Corte - dopo aver sottolineato che dalle indagini dei consulenti tecnici d'ufficio era emerso che il sistema di registrazione, relativo alle giacenze di magazzino, adottato dalla Cogolo in ottemperanza alla normativa fiscale a partire dal 1 gennaio 1982, non prevedeva alcuna informazione circa la consistenza dei "prodotti in corso di lavorazione", costituenti in pratica la voce più importante di tali giacenze; che, peraltro, sussisteva la possibilità di stabilire con più che sufficiente approssimazione in ogni momento la quantità effettiva dei suddetti "prodotti in corso di lavorazione" mediante le "schede di lavorazione" dei singoli lotti predisposti dall'Ufficio programmazione-;
e che esistevano "dettagli inventariali", relativi agli anni 1981-1986, "in cui risulta indicata sia la reale consistenza del magazzino, sia quella ben maggiore esposta falsamente nei bilanci" (cfr. pag. 54) - afferma testualmente: "Orbene, dato per ammesso che gli amministratori fossero all'oscuro sia della possibilità di trarre i dati reali dalle "schede di lavorazione" sia dell'esistenza dei citati "dettagli inventariali", è giocoforza concludere che essi hanno inserito nei vari bilanci i dati concernenti il magazzino, e segnatamente quelli relativi ai prodotti in corso di lavorazione, sulla base di una mera fideistica accettazione dei valori finali che venivano loro prospettati dal Cogolo e dall'Arduino..., omettendo qualsiasi indagine sulla vericità della sempre più cospicua posta attiva e senza mai neppure rilevare che non sussisteva per la stessa la benché minima possibilità di avere qualche evidenza o riscontro nella contabilità sociale; ciò nonostante che si trattasse di elemento chiaramente determinante - anche agli occhi di un profano - ai fini della complessiva situazione patrimoniale della Società, ed integrante una di quelle poste "valutative" che avrebbero dovuto costituire oggetto di una considerazione particolarmente attenta sia alla stregua dell'espressa previsione normativa concernente il contenuto della relazione di bilancio (v. art. 2423. II° comma, numeri 1 e 3). Il nocciolo della causa è a parere della Corte tutto qui, in quanto in tale comportamento è ravvisabile, nell'ipotesi più favorevole per gli appellanti, una macroscopica ed ammessa negligenza nello adempimento degli obblighi legali concernenti la formazione del bilancio e la vigilanza sul generale andamento della gestione, di fronte alla quale risulta ultroneo addurre attività fraudolente altrui (che sarebbero costituite, in definitiva, dall'occultamento della possibilità di ottenere dati concreti in base alle schede di lavorazione e dall'indicazione di dati finali falsi concernenti il magazzino), comunque ininfluenti sui comportamenti antidoverosi propri degli stessi appellanti, i quali...., per loro stessa affermazione, non si sono mai neppure peritati di chiedere e di verificare se sussistesse nella contabilità sociale una qualche possibilità di riscontro dei dati che venivano loro forniti circa i prodotti in corso di lavorazione, privi di qualsiasi concreta e documentata giustificazione" (cfr. pagg. 55-56); E) - Per quanto riguarda la posizione dei membri del collegio sindacale, la Corte - dopo aver precisato che la responsabilità dei sindaci è ricollegabile non solo al mancato svolgimento dei compiti di mero controllo contabile e formale, ma altresì alla violazione del più generale dovere di controllo dell'amministrazione della società, stabilito dall'art. 2403 comma 1 cod. civ. e di vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, con attribuzione del correlativo potere-dovere di procedere ad atti di ispezione e di chiedere agli amministratori tutte le notizie necessarie per una verifica sostanziale della rispondenza della rappresentazione formale degli atti di gestione al reale svolgimento di questa - ha ritenuto che "nella specie integri una violazione degli obblighi specifici concernenti la consulenza tecnico contabile sul bilancio di cui all'art. 2432 c.c. l'avere i sindaci completamente omesso di verificare, in occasione dell'esame dei bilanci loro sottoposti dagli amministratori, se vi fosse la possibilità di qualche riscontro concreto sulla base della contabilità e della documentazione sociale dei dati concernenti i prodotti in corso di lavorazione, in cospicua ed incessante lievitazione, e di evidenziare nelle loro relazioni almeno la mancanza di tale possibilità, nell'ipotesi che non avessero inteso procedere essi stessi ad una verifica mediante le ispezioni e i controlli che pure sarebbero stati doverosi; ma anche a voler escludere, in inconcessa ipotesi, la configurabilità della violazione di un obbligo specifico, tale comportamento dei sindaci sarebbe da ritenere comunque antidoveroso in relazione all'obbligo generico di cui sopra s'è detto" (cfr. pag. 58); F) - Relativamente all'argomento difensivo - secondo il quale non vi sarebbe stato, sino ad epoca di poco precedente l'accertamento dello stato di insolvenza alcun sintomo di crisi della Società Cogolo - la Corte l'ha ritenuto inconsistente, ribadendo l'obbligo di amministratori e sindaci "di controllare comunque con particolare attenzione le poste attive c.d. "valutative" del bilancio, anche a prescindere da sintomi di crisi, essendo palese l'importanza di dette poste anche ad altri fini (primo fra tutti quello di una realistica valutazione del patrimonio netto, direttamente influente a sua volta sul valore delle azioni)" (cfr. pag.59); prescindendo che "nella specie..l'importanza del magazzino rispetto all'attivo complessivo e la dipendenza da esso del saldo positivo della situazione patrimoniale concorrevano a rendere tale obbligo ancor più pressante ed evidente" (ibdem); e sottolineando "il vizio logico intrinseco della... pretesa di andare esenti da responsabilità non in base alla positiva dimostrazione di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi connessi alla formazione del bilancio e al controllo dell'amministrazione, bensì in base all'allegazione della fiducia riposta dai terzi nell'apparenza di solidità della Società, trascurando il fatto che essi stessi hanno eventualmente contribuito ad ingenerare tale apparenza ed il conseguente affidamento con il loro comportamento antidoveroso" (cfr. pagg. 59-60); G) - La Corte ha, poi, dedicato, sempre con riferimento al predetto argomento difensivo (cfr., supra, lett. F), una specifica attenzione alla posizione della Friulia S.p.a. - Società finanziaria regionale, socia di minoranza della Cogolo, di cui erano funzionari il Pilotto ed il Minen, attuali ricorrenti - analizzando una relazione del 13 febbraio 1985, redatta da suoi funzionari in occasione della richiesta di finanziamento di 13 miliardi, poi erogato, formulata dalla Cogolo.
La Corte, in particolare - dopo aver premesso che la relazione aveva, fin da allora, sottolineato: G1) - "che la Società, nonostante l'espansione dell'attività e i consistenti aiuti avuti dalla Regione mediante finanziamenti agevolati, non aveva mai "evidenziato significative capacità di generare redditi a causa della congenita debolezza patrimoniale"..."; G2) - "che l'entità del magazzino indicata dall'azienda a fine esercizio 1983-84 era molto rilevante (L. mil. 73.514), anche in confronto con quella dell'esercizio precedente (L.mil. 48.369), con un incremento della parte relativa a materie prime e semilavorati di ben il 50%, tanto da apparire eccessivamente elevata pur tenendo conto dell'incremento della produzione e del giro d'affari, e da far ritenere opportuno che il relativo controllo fosse "oggetto di particolare attenzione da parte dei responsabili aziendali ......"; G3) "che dagli accertamenti effettuati ...... ai fini della revisione della situazione patrimoniale - finanziaria al 31/7/84, era risultata tra l'altro l'impossibilità di qualsiasi accertamento contabile sul magazzino "per non disponibilità dei relativi dettagli", mentre i dati conclusivi dell'indagine avevano evidenziato l'enorme sproposizione tra capitale netto e capitale investito, lo squilibrio finanziario esistente e la scarsa liquidità..."; G4) - "che non era stato possibile ai relatori esprimere un giudizio sulla consistenza e valore del magazzino iscritto in bilancio, rappresentante ben il 45.5% del capitale investito, "non avendo potuto presenziare all'inventario fisico ed avendo dichiarato la Società di non aver archiviato i dettagli dello stesso", con conseguenti riserve sia circa l'effettiva situazione patrimoniale-finanziaria, sia circa l'andamento economico e le prospettive future." (Cfr. pagg. 60-61) - ha concluso che "i funzionari della Finanziaria regionale, pur agendo dall'esterno sulla base di dati e notizie forniti dalla Società, furono quindi già allora in grado di cogliere senza eccessiva difficoltà la reale situazione, soprattutto per quanto riguardava il dato essenziale del magazzino"; che "traspare in particolare da tutta la relazione la poca attendibilità attribuita da detti funzionari al valore iscritto in bilancio, di per se stesso abnorme alla stregua di elementari principi di corretta gestione aziendale e privo inoltre di qualsiasi riscontro contabile"; e che "risultano quindi...smentite per tabulas...le tesi della mancanza di sintomi di rischio(comunque ininfluente sul mancato adempimento di obblighi specifici) e dell'impossibilità di rendersi conto della reale situazione a cagione dell'attività fraudolenta di terzi; e altresì la correlativa censura secondo la quale il Tribunale avrebbe fondato la decisione sulla ricostruzione della reale situazione e dei sintomi di malessere economico-finanziario della Società effettuata a posteriori dai consulenti, senza tener conto di quella che era la situazione percepibile all'epoca" (cfr. pagine 61 - 63); H) - Infine, la Corte ha esaminato specificamente la posizione di ciascuno degli attuali ricorrenti, osservando in particolare: "La posizione gerarchica del Minen e del Pilotto nell'ambito della Friulia, che li aveva indicati come componenti degli organi societari a tutela dei propri interessi, è del tutto ininfluente sulla responsabilità sancita dalle norme citate, che discende dalla violazione degli autonomi obblighi, legali e pattizi, assunti verso la Concerie Cogolo S.p.a. con l'accettazione e l'esercizio delle cariche sociali. Altrettanto ininfluente sull'inosservanza degli obblighi propri degli appellanti...risulta l'addotto affidamento nell'operato degli altri componenti degli organi societari e nell'esito della stima della rag. Crapiz (nella quale non risulta comunque esplicitamente attestato alcun controllo sulla consistenza fisica delle scorte).
La revisione dei bilanci cui accennano gli appellanti è d'altro canto quella stessa richiesta dalla Friulia agli organi societari al momento della concessione degli ulteriori finanziamenti, che peraltro non fu mai eseguita nonostante il formale affidamento dell'incarico alla Società Peet Marwich & Mitchell, senza che amministratori e sindaci muovessero il minimo rilievo circa tale inadempimento; tale omissione...risulta anzi oggetto di uno degli specifici addebiti mossi dalla procedura con il ricorso introduttivo. Tutto ciò senza rilevare la singolarità del fatto che il Minen ed il Pilotto, la cui partecipazione agli organi societari della Cogolo traeva specifico motivo dell'interesse della Friulia ad un controllo interno della gestione sociale, giungano ad addurre a propria unica giustificazione la fiducia da loro riposta nell'operato di terzi" (cfr. pagg. 81-83).
1.3 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Luciano Pilotto e Giorgio Minen, deducendo ciascuno sei motivi di censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 I ricorsi nn. 6302 e 6303 del 1996, in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. 2.2 La Società controricorrente eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dei ricorsi, per intempestività della loro proposizione, sostenendo che - siccome la sentenza impugnata, mai notificata, risulta pubblicata in data 8 aprile 1995 ed i ricorsi sono stati notificati il 13 maggio 1996 - sarebbe decorso il termine annuale di decadenza dal diritto ad impugnare, previsto dall'art. 327 comma 1 cod. proc. civ., tenuto conto che alle cause promosse ai sensi dell'art. 3 comma 6 del decreto-legge n. 26 del 1979 non si applicherebbe la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, sia perché si tratterebbe di cause intrinsecamente "urgenti", sia perché il rapporto organi-società dovrebbe essere correttamente ricondotto alla fattispecie prevista dall'art. 409 n.3 cod. proc. civ., che annovera fra le controversie individuali di lavoro - assoggettate al relativo rito speciale e, quindi, escluse dalla predetta sospensione - quelle aventi ad oggetto "altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato".
L'eccezione è priva di fondamento.
Deve ribadirsi, innanzitutto, il carattere "tassativo" della elencazione delle cause - per le quali non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disposta dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969 - risultante dal combinato disposto degli artt. 3 di quest'ultima legge e 92 del R.d. n. 12 del 1941 (che approva l'ordinamento giudiziario); e ciò conformemente al costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultima, sent. n. 5985 del 1997), condiviso dal Collegio. Tanto premesso, è sufficiente constatare che fra le cause da trattarsi nel periodo feriale l'art. 92 comma 1 cit. non ricomprende quelle aventi ad oggetto l'azione di responsabilità, promossa dai commissari dell'amministrazione straordinaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 6 d.l. n.26 del 1979 e 206 comma 1 legge fall. (azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa a norma degli artt. 2393 e 2394 cod. civ.), che non sono certamente assimilabili alle cause relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti. Deve aggiungersi che la prospettata, intrinseca "urgenza" di cause come quella de qua non integra una fattispecie generale prevista dall'art. 92, il quale (ultimo periodo del primo comma e secondo comma) prevede che la dichiarazione di urgenza delle cause, la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, è attribuita, con riferimento ad ogni concreta controversia, al potere discrezionale del capo dell'ufficio giudiziario competente, ovvero del giudice istruttore o del collegio. Infine - ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte (cfr. e pluribis e da ultime, sentt. nn. 1931 del 1994 e 3023 del 1995), e condiviso dal Collegio, secondo cui l'art. 3 della legge n. 742 del 1969 si riferisce alle controversie individuali del lavoro e non invece a tutte quelle regolate dal rito del lavoro, richiamandosi tale norma alla natura della causa e non già al rito da cui essa è disciplinata - anche se non può escludersi che il rapporto organo sociale-società possa in concreto integrare la predetta fattispecie prevista dall'art. 409 n.3 cod. proc. civ., deve certamente negarsi che le azioni di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. possano essere assimilate, quanto all'oggetto, a quello tipico delle controversie individuali di lavoro, ovvero a quello legislativamente assimilato a quest'ultimo.
2.3 Premesso che i motivi formulati da ciascuno dei ricorrenti sono identici, con il primo (con cui deducono "violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione"), i ricorrenti stessi lamentano che la Corte triestina avrebbe del tutto omesso di considerare alcuni "fatti incontrovertibili", e cioè "a- la apparente normalità della gestione societaria"; b- la perfetta tenuta di tutte le scritture contabili;
c- la assenza assoluta di ogni segnale o "indice" di preoccupazione;
d- anzi: è provata l'esistenza di numerosi apparenti e concordi segnali e prove di massima affidabilità".
Con il secondo motivo (con cui deducono "violazione dell'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. anche in relazione agli articoli 2392 e 2407 cod. civile"), i ricorrenti si dolgono, per un verso, del fatto che l'affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza impugnata si fonderebbe su un addebito generico, senza attribuzione della violazione di qualche dovere specifico su ciascuno di essi incombente, e, per l'altro, del fatto che la Corte triestina avrebbe erroneamente basato il proprio convincimento, ex post, sulle risultanze ed i dati emersi nel corso dell'accertamento giudiziale, anziché fondarlo - come avrebbe, invece, dovuto - su risultanze e dati, noti ad amministratori e sindaci in carica al momento o in prossimità della dichiarazione dello stato di insolvenza; ed osservano che, ove anche gli organi della Società avessero rispettato tutte le regole ed i principi inerenti alla carica da loro rispettivamente ricoperta, il fatto si sarebbe ugualmente verificato.
Con il terzo motivo (con cui deducono "violazione dell'art. 360 n.3 e 5 c.p.c. per violazione di legge collegato con il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione anche in relazione all'art. 2697 cod. civile"), i ricorrenti sostengono che la Corte, partendo dall'erroneo presupposto di attribuire natura contrattuale ad ambedue le azioni promosse dai Commissari dell'Amministrazione straordinaria della Cogolo, avrebbe illegittimamente invertito l'onere probatorio in ordine all'accertamento della responsabilità, addossandola ai convenuti.
Con il quarto motivo (con cui deducono "violazione delle medesime norme di cui al capo III in relazione alla mancata ammissione delle prove proposte"), quinto (con cui deducono "violazione dell'art. 360 c.p.c. n.ri 3 e 5 per omessa motivazione ed esame di documenti decisivi") e sesto motivo (con cui deducono "violazione dell'art. 360, n.3 e 5, c.p.c., per motivazione illogica e contraddittoria") - che possono essere trattati congiuntamente, avuto riguardo alla loro evidente connessione - i ricorrenti lamentano che la Corte triestina avrebbe illegittimamente negato l'ammissione di prove per testimoni ed omesso di esaminare documenti decisivi, tendenti a dimostrare sia che la falsificazione dei bilanci perpetrata da terze persone aveva reciso il nesso di causalità fra il comportamento loro addebitato e l'evento dannoso, sia la estrema difficoltà di riconoscere la falsificazione medesima, sia la loro carenza di autonomia decisionale nelle cariche ricoperte su designazione della Società Friulia da essi rappresentata.
2.4 Entrambi i ricorsi sono infondati.
Deve premettersi che - siccome la quasi totalità delle critiche, formulate dai ricorrenti nei confronti della sentenza impugnata si risolvono, a ben vedere, in censure aventi ad oggetto pretesi vizi della sua motivazione - si è ritenuto opportuno riprodurre testualmente ampi brani della motivazione medesima (cfr., supra n. 1.2 lett. A-H), proprio al fine di rendere evidente la sostanziale inconsistenza delle critiche stesse, a fronte degli accertamenti di fatto affermati e dei giudizi espressi dalla Corte triestina, dei quali questa ha dato conto in modo analitico, esauriente e corretto sul piano logico e giuridico.
Tenuto conto che, nel caso di specie, "gli amministratori sono stati chiamati a rispondere.. dei danni conseguenti alla violazione dei doveri e dei divieti stabiliti dalla legge in presenza della causa di scioglimento costituita dall'integrale perdita del capitale sociale (art. 2449 in relazione al precedente art. 2448 c.c.; i sindaci, a loro volta, a rispondere in solido delle conseguenze delle violazioni degli amministratori, in quanto i danni non si sarebbero verificati se avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla loro carica (art. 2407 in relazione all'art. 2403)" (cfr., supra, n. 2.3), che pone la questione della natura - contrattuale o non - dell'azione di responsabilità, esercitata dai Commissari dell'Amministrazione straordinaria della Società Cogolo, e quella, conseguente, della distribuzione dell'onere della prova in ordine all'accertamento della responsabilità di amministratori e sindaci ai sensi degli artt. 2392 e 2403 - 2407 cod. civ. (cfr. supra, n. 1.2 lett. b).
Che l'azione esercitata nella specie - ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 6 d.l. n. 26 del 1979 cit. e 206 comma 1 legge fall., il quale si riferisce alla "azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo...a norma degli artt. 2393 e 2394" cod. civ. - abbia natura contrattuale, discende dai principi più volte affermati da questa Corte e correttamente applicati dai Giudici d'appello. Infatti, con riferimento all'azione prefigurata dall'art. 146 commi 2 e 3 legge fall. - cui quella esercitata nella specie può essere accostata sia per la ratio dell'istituto dell'amministrazione straordinaria, sia per lo scopo che l'azione stessa si prefigge - è stato constantemente ritenuto che le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società (spettanti a quest'ultima ed ai creditori sociali ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ.), per effetto del fallimento della società e della conseguenziale legittimazione esclusiva del curatore al loro esercizio, confluiscono in un'unica azione, che, pur essendo ontologicamente correlata ad esse (e non sorgendo, perciò, ex novo in capo al curatore), assume carattere unitario ed inscindibile, sia perché cumula necessariamente i presupposti e gli scopi di ambedue le predette azioni, sia perché è sempre finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori; con la conseguenza che, allorquando il curatore agisce in base all'art. 146 cit., le due azioni ivi previste debbono ritenersi
contemporaneamente proposte, sicché la responsabilità degli ex amministratori può essere dedotta ed affermata tanto con riferimento ai presupposti dell'azione dei creditori sociali (insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale, quanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale (danno prodotto alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori, per violazione di doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, ovvero inerenti all'adempimento delle loro funzioni con la diligenza richiesta) (cfr., e pluribus, sentenze nn.3375 del 1981 e 10397 del 1997). Dalla natura "contrattuale" della responsabilità di amministratori e sindaci di società - in ragione dei "vincolo" che li lega, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti all'ufficio accettato e ricoperto, all'osservanza dei doveri imposti dalla legge e dall'atto costitutivo o di specifici obblighi di natura pattizia (cfr., ad es., nn.3652 del 1977, 3925 del 1979, 5989 del 1987, 6519 del 1998) - e della azione che la fa valere (la quale ha proprio ad oggetto, tra l'altro, l'accertamento dell'inottemperanza al predetto vincolo), discende che, mentre su chi promuove l'azione stessa incombe l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra queste e il danno verificatosi, spetta, invece, ad amministratori e sindaci dimostrare la non imputabilità ad essi del fatto dannoso, mediante la prova positiva, con riferimento agli addebiti loro mossi, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi predetti (cfr. artt. 2392 2403-2407 cod. civ.; in tal senso, cfr. Cass. nn. 3656 del 1977 cit. e 3110 del 1988).
Ciò posto, è sufficiente leggere la motivazione della sentenza impugnata, relativa alle questione preliminari ora affrontate (cfr., supra, n. 1.2 lett. B e C), per affermare che la Corte triestina ha fatto corretta e puntuale applicazione, nel caso di specie, dei principi qui ribaditi.
Quanto agli altri motivi di censura, gli stessi sono palesemente infondati, ovvero, per alcuni profili, addirittura inammissibili. E così, relativamente alla pretesa, omessa considerazione, da parte dei Giudici d'appello, di "fatti incontrovertibili" (apparente normalità della gestione societaria; perfetta tenuta di tutte le scritture contabili; assenza assoluta di ogni segnale o indice di preoccupazione; esistenza di numerosi, apparenti e concordi segnali e prove di massima affidabilità: cfr., supra, n. 2.3, primo motivo), la sussistenza del denunciato vizio di omissione della motivazione risulta smentita dalla semplice lettura della motivazione medesima, ove le circostanze segnalate dai ricorrenti vengono non soltanto prese specificamente in considerazione, ma valutate in senso diametralmente opposto a quello preteso dai ricorrenti stessi: e cioè, nel senso che i segni premonitori del dissesto della Società Cogolo erano oggettivamente percepibili - e avrebbero dovuto essere, comunque, percepiti dall'organo di gestione e da quello di controllo, in ragione dei doveri sugli stessi rispettivamente incombenti - già a fine esercizio 1983-1984 (cfr., supra, nn.1.1 e 1.2, specialmente lett. G).
Per ragioni in parte analoghe deve essere respinto anche il secondo motivo di censura, tenuto conto, per un verso, che le radici del dissesto della Società Cogolo sono state individuate dalla Corte triestina, come ora osservato, in un periodo di tempo di molto risalente rispetto alla formale dichiarazione di insolvenza (1989;
cfr., supra, n.1.1); e, per l'altro, che - contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti - l'addebito formulato nei confronti di questi ultimi è tutt'altro che generico, fondato, com'è sulla contestata ed accertata violazione dei doveri e dei divieti stabiliti dalla legge, rispettivamente, a carico degli amministratori (artt. 2448 - 2449 cod. civ.) e dei Sindaci (artt. 2407-2403 cod. civ.; cfr. anche Cass. nn. 3445 del 1972 - secondo cui fra i doveri di controllo e di vigilanza, posti dall'art. 2403 a carico dei sindaci delle società per azioni, rientra anche quello di segnalare tutte le situazioni che esigono, in applicazione degli artt. 2446 e 2447, la riduzione del capitale sociale - 5287 del 1998 - secondo cui il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto dall'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali -; cfr, supra, n. 1.2 lett.E), nell'ipotesi, verificatasi nella specie, della ricorrenza, risalente nel tempo, della causa di scioglimento della società per azioni per perdita integrale del capitale sociale.
Decisamente inammissibile, per palese "astrattezza", è, poi, la generica critica, secondo cui, ove anche gli organi sociali di gestione, vigilanza e controllo avessero rispettato i doveri loro rispettivamente attribuiti, il fatto dannoso si sarebbe ugualmente verificato. Gli ultimi tre motivi di ciascuno dei ricorsi - tesi sostanzialmente alla critica della motivazione della sentenza impugnata sotto diversi profili - sono parimenti infondati. La ammissione delle prove orali dedotte dagli attuali ricorrenti è stata (implicitamente) respinta dalla Corte d'Appello di Trieste, proprio perché le prove stesse tendevano a supportare - mediante la deduzione di specifiche circostanze - la principale tesi difensiva sostenuta dai ricorrenti stessi, e cioè la loro sostanziale estraneità all'effettiva gestione sociale e la loro partecipazione agli atti ed alle deliberazioni dell'organo sociale di rispettiva appartenenza nell'ignoranza incolpevole della reale situazione e nella fiducia riposta sia nell'apparente solidità della Società Cogolo, sia nel buon operato degli altri amministratori e componenti del collegio dei sindaci: tesi, questa, decisamente confutata dai Giudici d'appello sulla base dell'osservazione, secondo cui è implicita, nella tesi medesima, "l'ammissione della mancanza di qualsiasi esame critico dell'andamento della gestione sociale emergente dalle risultanze dei bilanci via via predisposti ed approvati e l'ammissione, altresì, del difetto di qualsiasi attività, sia di partecipazione, sia di controllo, in relazione alla formazione di tali bilanci" (cfr., supra, n. 1.2 lett. C). Per quanto riguarda la censura alla motivazione, relativa alla pretesa "rottura" del nesso di causalità (fra violazioni addebitate e danno al patrimonio sociale) - determinata, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dalla raffinata falsificazione dei bilanci perpetrata da terze persone - è sufficiente, in contrario, ribadire le corrette osservazioni argomentate al riguardo, dai Giudici d'appello, secondo cui "l'esenzione da responsabilità penale per difetto di dolo in relazione ad ipotesi delittuose connesse con la falsità di detti bilanci non li può esimere da quella civile per i danni derivati dalla violazione degli obblighi conseguenti alla perdita del capitale sociale, non potendo addurre a giustificazione di detta violazione l'ignoranza della reale situazione basata proprio sulla falsità di quei bilanci che essi stessi avevano l'obbligo di redigere, e che ammettono invece di non aver redatto o di aver redatto sulla base di informazioni incontrollate ed incontrollabili, asseritamente fornite da terzi" (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 5523 del 1985); e secondo cui "il generale obbligo di rendiconto stabilito per il mandatario, gravante anche sugli amministratori, è reso per loro più specifico dagli obblighi di tenuta dei libri contabili e di formazione e pubblicizzazione dei bilanci di cui agli artt. 2421 2° co. e 2423 c.c....; il che rende ancor più evidente, in linea di principio, l'intrinseca incongruenza logica e giuridica della pretesa...di voler accampare a giustificazione della violazione degli specifici obblighi imposti per il caso di perdita del capitale sociale la propria precedente inottemperanza all'obbligo altrettanto specifico di provvedere alla formazione di bilanci veridici, nonché a quello più generale di vigilare sull'andamento della gestione della società" (cfr. supra, n. 1.2 lett. C).
Infine, per ciò che attiene alle censure alla motivazione, con riferimento alla pretesa carenza di autonomia decisionale dei ricorrenti nell'esercizio delle attribuzioni relative alle cariche dagli stessi ricoperte su "designazione" della Società Friulia, in tal modo "rappresentata" nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei sindaci, è sufficiente rileggere le parti di motivazione dedicati a questo tema (cfr., supra, n.1.2 lett. H), per ribadire l'irrilevanza di una siffatta difesa a fronte delle responsabilità assunte con la formale accettazione della carica e con il concreto esercizio delle attribuzioni ad essa connesse. 3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese, per complessive L. 343.000 oltre a L. 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 1998.
Depositata in Cancelleria il 24/3/1999.