Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14557 - pubb. 01/07/2010

.

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2013, n. 24362. Est. Didone.


Obbligazioni in genere - Solidarietà - Litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Azione di responsabilità contro i sindaci della società - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Eccezioni - Transazione raggiunta tra la società e alcuni tra i condebitori - Scioglimento del vincolo di solidarietà passiva - Effetti - Rapporti interni tra i debitori - Modalità di accertamento

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Responsabilità omissiva - Nesso causale - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie concernente responsabilità ex art. 2449 cod. civ. per fatto degli amministratori

Società - Di Capitali - Società per azioni - Organi sociali - Collegio sindacale - Responsabilità - In genere - Delibera di aumento del capitale - Idoneità a modificare la situazione contabile - Sufficienza - Esclusione - Sottoscrizione e pagamento (nella percentuale minima di legge) delle azioni - Necessità - Diverse conseguenze per la responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel caso di mancato versamento dei 3/10 nelle casse sociali



L'azione di responsabilità, promossa contro i sindaci dalla società ai sensi dell'art. 2407 cod. civ., instaura un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, ravvisandosi un'obbligazione solidale passiva tra i medesimi, con la conseguenza che, in caso di azione originariamente rivolta contro una pluralità di soggetti, essi non devono necessariamente essere parti in ogni successivo grado del giudizio, neppure nel caso in cui, in presenza di una transazione raggiunta tra la società ed alcuni tra i convenuti, riguardante le quote di debito delle parti transigenti ed avente l'effetto di sciogliere anche il vincolo di solidarietà passiva, si renda necessario graduare la responsabilità propria e degli altri condebitori solidali nei rapporti interni, all'esito di un accertamento che dovrà necessariamente riferirsi, in via incidentale, anche alle condotte tenute dalle parti transigenti. (massima ufficiale)

Al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci di società per il loro illegittimo comportamento omissivo, è necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori. (Fattispecie nella quale si imputava ai sindaci una responsabilità concorrente con quella degli amministratori per violazione dell'art. 2449 cod. civ., nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003). (massima ufficiale)

La mera deliberazione di aumento del capitale non è idonea a modificare la situazione contabile della società - e dunque il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2448, n. 4, cod. civ. e la conseguente responsabilità degli organi ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003, - sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte e pagate almeno nella misura percentuale minima prescritta dalla legge. Tuttavia, ai fini della valutazione responsabilità concorrente dei sindaci, non possono non giovare ai predetti l'avvenuta convocazione dell'assemblea, la positiva adozione della delibera di aumento del capitale sociale e la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale da parte di un nuovo socio, allorché poi il mancato versamento nelle casse sociali della somma promessa sia imputabile solo agli amministratori. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale