Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14434 - pubb. 16/03/2016
Effetto risolutivo non rinunciabile da parte del contraente non inadempiente
Cassazione civile, sez. VI, 14 Ottobre 2015, n. 20768. Est. Rossetti.
Risoluzione per inadempimento - Rinuncia ai suoi effetti da parte del contraente non inadempiente - Esclusione - Fondamento
In caso di intervenuta risoluzione del contratto, sia legale che giudiziale, la parte a favore della quale si sono prodotti gli effetti risolutivi non può rinunciarvi, restando altrimenti leso l'affidamento legittimo del debitore sulla dissoluzione del contratto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale