Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14424 - pubb. 11/08/2010
Legittimo il divieto all'uso dei derivati da parte di Regioni e Province autonome
Corte Costituzionale, 18 Febbraio 2010, n. 52. Est. Quaranta.
Ricorsi delle Regioni Piemonte ed Emilia-Romagna - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle sole questioni riguardanti l'art. 62 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Veneto - Rinuncia al ricorso non seguita da rituale accettazione della controparte - Cessazione della materia del contendere
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita insussistenza delle ragioni di straordinarietà ed urgenza idonee a giustificare il ricorso al decreto-legge - Esclusione - Non fondatezza della questione
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Qualificazione delle disposizioni quali principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione delle prerogative costituzionali della Regione - Clausola priva di reale forza precettiva - Inammissibilità della questione
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione degli artt. 23 e 97 Cost. - Censure non ridondanti in lesione del riparto di competenze tra Stato e Regioni - Inammissibilità delle questioni
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati stipulati da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione dell'art. 118 Cost. - Genericità delle doglianze - Inammissibilità della questione
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina a regime dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati - Individuazione, con regolamento statale, della tipologia dei contratti che Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali possono stipulare - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale nella materia "coordinamento della finanza pubblica", con esorbitanza dal potere regolamentare statale, nonché del principio di leale collaborazione - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela del risparmio e mercati finanziari" e "ordinamento civile" - Previsione, comunque, di adeguato meccanismo concertativo tra Stato e Regioni - Non fondatezza della questione
Bilancio e contabilità pubblica - Misure per contenere l'indebitamento - Disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati - Divieto di stipulare i contratti per Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali territoriali fino all'entrata in vigore del regolamento statale - Ricorso della Regione Calabria - Asserita violazione della competenza concorrente regionale nella materia "coordinamento della finanza pubblica" - Riconducibilità della disposizione denunciata alle materie di competenza esclusiva statale "tutela del risparmio e mercati finanziari" e "ordinamento civile" - Non fondatezza della questione
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La Regione ricorrente ha rinunciato al ricorso. Alla predetta rinuncia non è seguita rituale accettazione della controparte, per mancanza della formalizzazione della accettazione mediante deliberazione del Consiglio dei ministri. In tal caso, la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, quali il complessivo comportamento processuale delle parti, rilevante nella specie, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. In senso analogo, v. citata sentenza n. 320/2008. (massima ufficiale)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 01, 1, 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata in relazione agli artt. 70 e 77 Cost. La disciplina introdotta con le disposizioni del censurato art. 62 è diretta a contenere l'esposizione delle Regioni e degli altri enti locali territoriali a indebitamenti che, per il rischio che comportano, possono esporre le rispettive finanze ad accollarsi oneri impropri e non prevedibili all'atto della stipulazione dei relativi contratti aventi ad oggetto i cosiddetti derivati finanziari. Sussistono, pertanto, oggettivamente quelle ragioni di straordinarietà e urgenza che giustificano il ricorso al decreto-legge, volto, da un lato, alla disciplina a regime del fenomeno e, dall'altro, al divieto immediato per gli enti stessi di ricorrere ai predetti strumenti finanziari. (massima ufficiale)
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 01, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo originario dell'art. 62 comma 1, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione». Le disposizioni denunciate contengono clausole di mera qualificazione che sono prive di reale forza precettiva; esse, dunque, per carenza di capacità lesiva, non sono idonee ad arrecare alcun vulnus a prerogative regionali costituzionalmente garantite. In tema di "autoqualificazione" di una norma statale quale principio fondamentale della materia, v. citata sentenza n. 169/2007. (massima ufficiale)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sollevate in riferimento all'art. 97 della Costituzione, considerata la sua estraneità al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni e la inesistenza di profili di una loro possibile ridondanza su tale riparto. Allo stesso modo inammissibile è la censura formulata con riferimento all'art. 23 della Costituzione. In senso analogo, v. citate sentenze n. 289 e n. 216/2008. (massima ufficiale)
Sono inammissibili, per genericità, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in riferimento all'art. 118 della Costituzione, non essendo esse sorrette da alcun consistente elemento argomentativo. (massima ufficiale)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che contiene la disciplina a regime dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati), sollevata in relazione all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. La disciplina dei derivati finanziari si colloca alla confluenza di un insieme di materie, vale a dire quelle relative «ai mercati finanziari», all'«ordinamento civile» e al «coordinamento della finanza pubblica»: le prime due di competenza esclusiva dello Stato e l'ultima di competenza concorrente. In applicazione del "criterio della prevalenza" deve rilevarsi che la finalità principale della normativa statale in esame sia rappresentata dalla tutela del risparmio e dei mercati finanziari, nonché dalla disciplina di rapporti privatistici e dei connessi rimedi azionabili in caso di violazione delle disposizioni disciplinatrici del settore. La peculiarità del contenuto della tipologia contrattuale in esame impone, in questo caso, di risolvere il concorso delle plurime competenze legislative riconducibili alle elencazioni contenute nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost. mediante l'inquadramento della normativa censurata in via prevalente nelle materie dei mercati finanziari e dell'ordinamento civile, di esclusiva spettanza del potere legislativo statale. Ne discende che anche la questione sollevata in relazione al sesto comma dell'art. 117 Cost. non ha fondamento dato che allo Stato spetta la potestà regolamentare - senza alcuna limitazione connessa alla tipologia dei regolamenti - nelle materie che la stessa Costituzione attribuisce alla esclusiva potestà legislativa statale. In ogni caso, il coinvolgimento regionale risulta, nella specie, assicurato dal novellato comma 3 dell'art. 62. Sul "coordinamento della finanza pubblica", v. citate sentenze n. 237, n. 139/2009, n. 289/2008, n. 417/2005. Sul criterio della prevalenza per risolvere la composizione delle interferenze tra competenze legislative tra Stato e Regione, v. citata sentenza n. 339/2009. Sulla competenza regolamentare dello Stato, v. citata sentenza n. 200/2009, punto 35.2 del Considerato in diritto. (massima ufficiale)
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia nel testo originario che in quello sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (che contiene la disciplina transitoria dei contratti di finanziamento mediante strumenti finanziari derivati), sollevata in relazione all'art. 117, terzo e sesto comma, Cost. Valgono le considerazioni svolte in relazione alla disciplina a regime contenuta nel comma 2 del citato art. 62. In particolare, la disposizione censurata che prevede un divieto temporaneo per gli enti in questione, trova la sua giustificazione nella necessità di impedire che, mediante la stipulazione di contratti fortemente aleatori, le finanze degli enti stessi siano sottoposte a esposizioni debitorie anche molto gravose oltre che rischiose per la finanza regionale. Né la disposizione in esame è in contrasto con l'ultima parte dell'art. 119 Cost., dato che nella fattispecie in esame, il legislatore statale, con il divieto, sia pure temporaneo, di stipulare contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ha evidentemente ritenuto che tale attività, potendo avere natura altamente rischiosa, dato il suo carattere intrinsecamente aleatorio, non possa essere qualificata quale attività di investimento. Non si presenta, dunque, manifestamente irragionevole la scelta di vietare, tra l'altro in via transitoria, il ricorso a tali tipologie di negoziazione avente carattere di oggettiva pericolosità per l'equilibrio della finanza regionale e locale. Sulla competenza dello Stato sulla definizione delle nozioni di «indebitamento» e di «investimento», v. citata sentenza n. 425/2004. (massima ufficiale)
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