Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14400 - pubb. 11/03/2016

Responsabilità per omessa predisposizione del guard rail

Cassazione civile, sez. III, 12 Maggio 2015, n. 9547. Est. Sestini.


Sinistro stradale – Assenza delle barriere di protezione (Guard Rail) – Responsabilità dell’ente proprietario della strada – Chiarimenti – Sussiste



A fronte di una domanda risarcitoria fondata sull'art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla carreggiata, ma si estende anche alle pertinenze, comprese le eventuali barriere laterali di sicurezza, sì che può ben essere affermata la responsabilità per danni che conseguano all'assenza o all'inadeguatezza di tali elementi di protezione (cfr. Cass. n. 6306/2013 e Cass. n. 24529/2009, nonché Cass. n. 15723/2011 che, pur affermando che "le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore ... l'apposizione di una recinzione dell'intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti non oggettivamente pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti", ribadisce - implicitamente - la necessità della recinzione laddove tale oggettiva pericolosità sussista). La responsabilità ex art. 2051 c.c. "è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori e pertinenze inerti di una strada quale un ponte (ai sensi del D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223, art. 1 "barriera stradale di sicurezza" ...), a prescindere dalla relativa intrinseca dannosità o pericolosità per persone o cose ..., in quanto pure le cose normalmente innocue sono suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannosa in ragione di particolari circostanze o in conseguenza di un processo provocato da elementi esterni" (Cass. n. 3651/2006). Ne consegue che, ove il sinistro sia riconducibile - anche in parte - all'assenza o all'inadeguatezza di barriere di protezione, non vale ad interrompere il rapporto di derivazione causale e ad integrare il fortuito la mera circostanza che a determinare il sinistro abbia contribuito la condotta colposa dell'utente (dovendosi individuare il fortuito in ciò che interrompe il nesso col pericolo insito nella cosa e non in ciò che concorre a concretizzarlo). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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