Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14397 - pubb. 11/03/2016

Revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore o dal curatore: analogie e differenze

Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015, n. 9170. Est. Scaldaferri.


Fallimento - Azione revocatoria promossa dal curatore - Analogie e differenze con l'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c.

Revocatoria ordinaria - Presupposti - Modifica qualitativa del patrimonio del debitore - Maggiori difficoltà nella soddisfazione dei crediti



L'art. 66 legge fall. ripropone, in ambito fallimentare, la revocatoria ordinaria codicistica. L'unica differenza fra la revocatoria ex art. 66 e la revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è l'ambito di efficacia: la prima, esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, la seconda giova soltanto al creditore che ha esercitato l'azione. Ma le caratteristiche dell'azione sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell'ordinamento. Ragion per cui è errato ritenere che, anche in tema di revocatoria ordinaria, il curatore sia gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall., poiché è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di revocatoria ordinaria, non è necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (ex multis, Cass. civ. Sez. 3 13 dicembre 2011, n. 26723). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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