Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14352 - pubb. 08/03/2016

Requisito soggettivo della scientia damni nella revocatoria esercitata dal curatore ex art. 66 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2015, n. 2253. Est. De Chiara.


Revocatoria ordinaria - Garanzia - Rapporto di accessorietà con il credito - Garanzia contestuale - Revocabilità

Fallimento - Azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore - Requisiti soggettivi - Scientia damni - Consapevolezza da parte del terzo convenuto in revocatoria



Dal rapporto di accessorietà tra credito e garanzia non discende affatto un principio di non revocabilità della sola garanzia, come è fatto palese dalla disposizione di cui all'art. 2901 c.c., comma 2, il quale presuppone appunto tale revocabilità, ancorché si tratti di garanzia contestuale al credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il curatore fallimentare che promuova l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: a) la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi emerga che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (da ult. Cass. 26331/2008). Conseguentemente il requisito soggettivo della scientia damni consiste nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mattia Salesiani


Il testo integrale


 


Testo Integrale