Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14341 - pubb. 04/03/2016

Ancora sullo Spoil System

Corte Costituzionale, 11 Febbraio 2016, n. 20. Est. Marta Cartabia.


Amministrazione pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Nomine di competenza degli organi di dirigenza politica regionale - Previsione che le nomine degli organi di vertice, individuali o collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie compresi i componenti di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali, nonché delle società controllate e partecipate dalla Regione, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata effettiva pari a quella delle legislature regionali e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo conferma nei successivi centottanta giorni (spoil system). Decadenza automatica di tutte le nomine di vertice regionali - Retroattiva applicazione della decadenza automatica delle nomine già effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa



Va affermata l’incompatibilità con l’art. 97 Cost. di meccanismi di decadenza automatica, o del tutto discrezionale, dovuta a cause estranee alle vicende del rapporto d’ufficio e sganciata da qualsiasi valutazione concernente i risultati conseguiti, qualora tali meccanismi siano riferiti – non già al personale addetto ad uffici di diretta collaborazione con l’organo di governo o a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici di chi le abbia nominate – bensì ai titolari di incarichi dirigenziali che comportino l’esercizio di funzioni amministrative di esecuzione dell’indirizzo politico, anche quando tali incarichi siano conferiti a soggetti esterni. In applicazione di tali principi, è stata ripetutamente affermata, ad esempio, l’illegittimità costituzionale di norme regionali che prevedevano la decadenza automatica di figure quali i direttori generali delle aziende sanitarie locali (sentenze n. 27 del 2014; n. 152 del 2013; n. 228 del 2011; n. 104 del 2007), o anche di altri enti regionali (sentenza n. 34 del 2010), considerato che essi costituiscono figure tecnico-professionali, incaricate non di collaborare direttamente al processo di formazione dell’indirizzo politico, ma di perseguire gli obiettivi definiti dagli atti di pianificazione e indirizzo degli organi di governo della Regione. Considerazioni analoghe valgono per la posizione del Direttore di «Abruzzo-Lavoro», per come essa era disciplinata dagli abrogati articoli da 5 a 8 della legge reg. Abruzzo n. 76 del 1998. Va quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), nella parte in cui si applicava al Direttore dell’ente «Abruzzo-Lavoro». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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