Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14327 - pubb. 03/03/2016

Art. 126-bis codice della strada

Cassazione civile, sez. II, 24 Febbraio 2016, n. 3655. Est. Matera.


Art. 126-bis codice della strada – Onere di comunicazione del conducente – Soggetto destinatario – Proprietario del veicolo al momento dell’infrazione – Sussiste



L’onere di comunicazione previsto dall'art. 126 bis comma 2 c.d.s. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario del veicolo - in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione - all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale: è allora evidente che il "proprietario" al quale deve essere rivolto l'invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notificazione dell'infrazione "primaria", per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione. Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo solo in data successiva alla commissione della violazione che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può essere considerato legittimo destinatario dell'invito alla comunicazione delle generalità del conducente; sicché nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazione sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s., non potendo il medesimo rispondere dell'errore commesso dall'autorità procedente nella consultazione dei pubblici registri. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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