Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14159 - pubb. 11/02/2016
Rito Fornero: la Consulta conferma che il giudice dell’opposizione può essere lo stesso
Corte Costituzionale, 01 Dicembre 2015, n. 275. Est. Morelli.
Controversie in materia di lavoro - Giudizio di opposizione all'ordinanza che accoglie o rigetta il licenziamento del lavoratore - Incompatibilità per il giudice persona fisica della fase sommaria a giudicare nel giudizio di opposizione - Procedimento civile - Astensione e ricusazione del giudice - Astensione del giudice dell'opposizione al licenziamento del lavoratore che abbia già giudicato sul licenziamento stesso in fase di cognizione sommaria
Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24, oltre che all’art. 111, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012 e 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile; il fatto che entrambe le fasi (sommaria e di opposizione) del (primo grado) del giudizio impugnatorio dei licenziamenti possano essere svolte dal medesimo magistrato «non confligge con il principio di terzietà del giudice e si rivela, invece, funzionale all’attuazione del principio del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata. E ciò a vantaggio anche, e soprattutto, del lavoratore, il quale, in virtù dell’effetto anticipatorio (potenzialmente idoneo anche ad acquisire carattere definitivo) dell’ordinanza che chiude la fase sommaria, può conseguire una immediata, o comunque più celere, tutela dei propri diritti, mentre la successiva, ed eventuale, fase a cognizione piena è volta a garantire alle parti, che non restino soddisfatte dal contenuto dell’ordinanza opposta, una pronuncia più pregnante e completa»; (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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