Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14033 - pubb. 21/01/2016

Trasformazione di società di persone, responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni della società preesistente ed estensione del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 05 Marzo 2015, n. 4498. Est. Nazzicone.


Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni anteriori alla trasformazione - Sussistenza - Automatica estensione del fallimento della società preesistente

Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci - Liberazione - Consenso dei creditori alla trasformazione - Presunzione - Comunicazione per raccomandata della delibera ai creditori

Società di persone - Trasformazione - Responsabilità illimitata dei soci - Liberazione dalle obbligazioni preesistenti - Responsabilità illimitata in caso di fallimento - Distinzione



La trasformazione da società di persone a società a responsabilità limitata lascia immutata l'identità soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo, mantenendo inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilità illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, salvo che i creditori abbiano aderito alla trasformazione, onde tali soci sono soggetti all'automatica estensione personale del fallimento della società preesistente, ai sensi dell'art. 147 legge fall., senza che operi la regola del termine annuale di cui all'art. 10 legge fall. (Cass. 24 luglio 1997, n. 6925). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di trasformazione di società, la liberazione dei soci a responsabilità illimitata nei confronti dei creditori avviene soltanto a seguito del loro consenso espresso alla trasformazione, il quale può essere presunto unicamente allorchè la delibera di trasformazione sia stata comunicata (per raccomandata) ai creditori e questi non abbiano espressamente negato la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (Cass. 3 aprile 2008, n. 8530). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La liberazione del socio dalle obbligazioni preesistenti alla trasformazione è fatto diverso dalla cessazione della responsabilità illimitata. Invero, in mancanza del consenso esplicito o presunto dei creditori alla trasformazione di una società di persone, il socio illimitatamente responsabile della prima non è liberato dalle obbligazioni sociali contratte sino al momento della trasformazione e continua a risponderne illimitatamente; tuttavia, dopo che la trasformazione ha avuto luogo, soltanto la società risponde delle nuove obbligazioni sociali non essendo prevista alcuna ultrattività della responsabilità illimitata del socio, incompatibile con la disciplina delle società di capitali. Ne deriva che, ai sensi dell'art. 147, comma 2, legge fall. decorso un anno dall'iscrizione della trasformazione nel registro delle imprese, non può più essere dichiarato il fallimento del socio già illimitatamente responsabile (Cass. 18 novembre 2013, n. 25846). Le discipline dell'art. 2500-quinquies c.c., e dell'art. 147 legge fall., sono, dunque, fra loro autonome, solo la seconda norma prevedendo il limite temporale annuale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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