Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13850 - pubb. 16/12/2015

Giurisdizione del GO e del giudice tributario in materia di risarcimento del danno

Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Novembre 2015, n. 23834. Est. Vivaldi.


Azione per il risarcimento del danno – Riparto di giurisdizione – Giurisdizione del giudice tributario – Giurisdizione del giudice ordinario – Criteri



Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. E ciò perchè non può sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dei D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie. Anche nel campo tributario, infatti, l'attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del neminem laedere, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell'Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. E' quindi evidente che se la causa del danno lamentato, sta in un comportamento ritenuto illecito da parte dei Ministero convenuto nella gestione del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, la domanda non attiene ad alcun profilo tributario, ma piuttosto è finalizzata al riconoscimento di disfunzioni nell'azione amministrativa; fonte questa sì del risarcimento preteso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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