Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13549 - pubb. 22/10/2015
Responsabilità del custode esclusa se il danno era evitabile
Cassazione civile, sez. VI, 09 Ottobre 2015, n. 20366. Est. Cirillo.
Responsabilità ex art. 2051 c.c. – Colpa del danneggiato – Fortuito – Sussiste
Ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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