Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13492 - pubb. 15/04/2015

Opponibilità alla procedura esecutiva e concorsuale della cessione di crediti futuri

Cassazione civile, sez. I, 21 Dicembre 2005, n. 28300. Est. Ceccherini.


Cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante (o del fallimento del cedente) - Crediti "futuri" e crediti solo eventuali - Prevalenza sul pignoramento - Limiti temporali e condizioni



Ai fini dell'efficacia della cessione di crediti "futuri" in pregiudizio del creditore pignorante (e dunque del fallimento del cedente), ex art. 2914, n. 2, cod. civ., è sufficiente che la notifica - o l'accettazione - della cessione sia stata effettuata con atto avente data certa (art. 1265 cod. civ.) anteriore al pignoramento (o al fallimento), giacché per il successivo effetto traslativo della cessione (rinviato al momento del sorgere del credito), sottratto alla disponibilità delle parti, non si pone un problema di opponibilità ai sensi dell'art 2914 cit.; invece, per i crediti soltanto eventuali, non identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento (o al fallimento), ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale