Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13489 - pubb. 11/03/2015

Factoring: eccezioni opponibili dal debitore ceduto

Cassazione civile, sez. III, 11 Maggio 2007, n. 10833. Est. Durante.


Obbligazioni in genere - Cessione dei crediti - Efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto - Factoring - Eccezioni del debitore ceduto - Relative all'esistenza e alla validità del negozio - Opponibilità al cessionario - Relative all'esatto adempimento - Opponibilità al cessionario - Relative a fatti modificativi o estintivi dell'obbligazione - Opponibilità al cessionario solo se precedenti la notizia della cessione



In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre le eccezioni che riguardano fatti estintivi o modificativi del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto una volta acquisita la notizia della cessione il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario. (massima ufficiale) (riproduzione riservata)


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