Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13411 - pubb. 30/09/2015
Licenziamento dell’infermiere professionale per 'grave negligenza' nell'ambito delle sue specifiche mansioni
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 04 Agosto 2015, n. 16336. Est. Doronzo.
Infermiere professionale – Licenziamento – Giusta causa – Grave negligenza – Pregiudizio potenziale
È legittimo il licenziamento dell’infermiere professionale in conseguenza a due episodi di “grave negligenza” che avrebbero potuto produrre un “pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati”. La gravità della negligenza è amplificata dal fatto che le disattenzioni commesse dal lavoratore erano direttamente connesse alle sue specifiche mansioni di infermiere professionale. In questo contesto è sufficiente che il pregiudizio causato sia anche solo potenziale, purché concreto e non meramente ipotetico. (1) (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)
Segnalazione dello Studio Legale Daverio & Florio
Il testo integrale
(1) Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha riconosciuto (contrariamente alla sentenza di appello che era di avviso opposto) la legittimità del licenziamento per giusta causa di un infermiere professionale, motivato dalle gravi negligenze commesse nell’esercizio delle sue mansioni.
Nei fatti in questione, gli addebiti che avevano portato al licenziamento dell’infermiere professionale erano stati essenzialmente due: il primo, “essersi accinto ad effettuare un prelievo di sangue ad una paziente per la quale non era previsto”, poi non eseguito solo per la pronta reazione della paziente; il secondo, “aver inviato presso il pronto soccorso di Imola una paziente accompagnata da scheda sanitaria e copia del documento di identità di altra paziente”, causando ritardi oltre che al grave rischio di errori terapeutici.
Il datore di lavoro ricorrente invocava la ferma applicazione dell’art. 42 lett. e) del c.c.n.l. per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, che prevede il licenziamento in caso di “grave negligenza nell’esecuzione dei lavori che implichino pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati”.
In primo luogo, la Corte ricorda che prevedere, all’interno del contratto collettivo, ipotesi di giusta causa di licenziamento, non esime il giudice dall’obbligo di raffrontare le disposizioni contrattuali con la nozione di giusta causa dell’art. 2119 c.c. Infatti, il giudice deve comunque verificare, coerentemente ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, se “il fatto addebitato sia di tale entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell’elemento intenzionale che ha sorretto al condotta del lavoratore”.
A questo scopo, il giudice opta per una valutazione complessiva, “e non già in modo atomistico come invece emerge dalla sentenza impugnata”, nella quale ricomprende anche alcune dichiarazioni di parenti dei pazienti che si lamentavano di comportamenti inadeguati dell’infermiere, che “quand’anche non sanzionati e non direttamente rilevanti ai fini della sanzione da applicare, ben possono essere considerati ai fini della valutazione, sotto il profilo soggettivo, del fatto addebitato”.
In particolare, la “gravità della negligenza” è insita nel fatto che le vicende contestate sono strettamente connesse “alle specifiche mansioni attribuite al lavoratore, tra cui rientra come obbligo fondamentale quello di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche”.
Infine un rilievo precisato dalla sentenza, in controtendenza rispetto a gran parte della giurisprudenza della Cassazione (da ultima Cass., sez. lav., 14417/2015), è la non rilevanza del fatto che “il pregiudizio dev’essere necessariamente attuale, ma è sufficiente che esso sia anche solo potenziale, purché concreto e non meramente ipotetico”. (Fabrizio Daverio)
Testo Integrale