Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13136 - pubb. 27/07/2015

Licenziamento per 'scarso rendimento' e rilevanza della condotta continuativa tenuta dal lavoratore

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 09 Luglio 2015, n. 14310. Est. Doronzo.


Licenziamento – Scarso Rendimento – Tempestività – Proporzionalità – Risoluzione per inadempimento – Sinallagma contrattuale



È legittimo il licenziamento per “scarso rendimento” da parte del datore di lavoro che, dopo un congruo periodo di monitoraggio della condotta del lavoratore al fine di verificare la sproporzione della sua attività con gli obiettivi fissati dai programmi di produzione, anche paragonandola al rendimento dei colleghi, comunica tempestivamente la decisione al dipendente. Per una simile valutazione, non è rilevante un singolo episodio o più episodi singolarmente considerati bensì una condotta continuativa tenuta dal lavoratore. Quest’ultima è l’oggetto del sinallagma contrattuale e ripetuti episodi che provino la mancanza di diligenza e di professionalità media possono portare ad un’ipotesi di recesso del datore per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore. (1) (Fabrizio Daverio) (riproduzione riservata)


Segnalazione dello Studio Daverio & Florio


Il testo integrale





(1) Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha riconosciuto la possibilità di un legittimo licenziamento, motivato dallo “scarso rendimento del lavoratore”.

La Cassazione nel decidere la controversia ha ritenuto logiche e legittime le argomentazioni esposte dal giudice di merito.

L’accertamento della condotta è stato reso possibile da rapportini settimanali redatti nel periodo dal 20 ottobre 2008 fino a marzo del 2009. Questo prolungato periodo di osservazione, necessario per verificare la sussistenza e la rilevanza dello “scarso rendimento” in un’ottica unitaria, ha fatto emergere “la scarsa produttività del lavoratore, sia in assoluto sia comparata con quella di altri dipendenti aventi il suo stesso profilo professionale”.

Il primo profilo chiarito dalle motivazioni della Corte riguarda la tempestività della contestazione al lavoratore. Già la corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la contestazione, affermando che il prolungato periodo di osservazione della condotta del lavoratore fosse necessario al fine di valutare l’eventuale violazione di diligenza e collaborazione. La Suprema Corte rinforza questa motivazione sottolineando che l’accertamento di una condotta continuativa è necessaria in quanto nel contratto di lavoro subordinato, “il lavoratore non si obbliga al raggiungimento di un risultato ma alla messa a disposizione del datore delle proprie energie, nei modi e nei tempi stabiliti”. La Corte, inquadrando il recesso per “scarso rendimento” come specie della risoluzione per inadempimento ex. 1453 e segg. cod. civ., ha stabilito che “è necessario valutare la condotta nel suo complesso per un apprezzabile periodo di tempo”. Chiarito ciò la comunicazione al lavoratore del 18 marzo 2009, ovvero al termine del periodo finalizzato all’accertamento, risulta chiaramente tempestiva.

La Corte, concludendo la motivazione, riporta i fatti che hanno portato all’ammissibilità della figura dello “scarso rendimento” quale motivo di legittimo licenziamento: “La Corte ha infatti esaminato gli addebiti mossi al lavoratore ed ha ravvisato una totale sproporzione tra l'attività lavorativa del sig.* rispetto a quella dei suoi colleghi, anche di inquadramento inferiore e di minore anzianità. Ha considerato che nel periodo di riferimento (dal 26 al 31 gennaio 2009 e dal 9 al 13 marzo 2009) "gran parte delle caselle corrispondenti alle varie tipologie di attività (gestione delle negoziazione, gestione dei contratti, incontro con i fornitori, incontro con i clienti interni, gestione listini, attività per stage gates) risultano desolatamente vuote"; con riferimento ad attività di minor qualità professionali, come la gestione operativa degli ordini, ha rilevato come la produttività è risultata del tutto insoddisfacente ("due e quattro ordini nelle due settimane considerate"), a fronte di una media degli altri buyers di più di 40 al giorno e di più di 200 alla settimana”.

In conclusione, bisogna tuttavia ricordare che questa tipologia di recesso per quanto controversa, ha visto recentemente l’adesione anche di alcune pronunce di merito (Trib. Milano, ord., 19 gennaio 2015, n. 1341). (Avv. Fabrizio Daverio - Daverio & Florio)



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