Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13041 - pubb. 13/07/2015
Finanziamenti dei soci e postergazione: non è da escludere l'applicazione alla società per azioni dell'articolo 2467 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 07 Luglio 2015, n. 14056. Est. Nappi.
Finanziamenti dei soci - Postergazione - Ratio dell'istituto - Applicazione alle società per azioni - Verifica in concreto dell'assetto dei rapporti sociali
La ratio ispiratrice dell'articolo 2467 c.c. (relativo alla postergazione dei finanziamenti dei soci) è quella di regolare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse", fenomeni determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento, come accade anche nelle imprese di modeste dimensioni, con compagini sociali familiari o comunque ristrette, le quali possono essere comunque esercitate nella forma della società per azioni. Il "tipo" di società non può, pertanto, essere di per sé ostativo all'applicazione dell'articolo 2467 c.c., dovendo l'interprete verificare in concreto se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificarne l'applicazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
"... Sostiene [il ricorrente, ndr] che l'art. 2467 c.c., relativo alle società a responsabilità limitata, non è applicabile analogicamente o estensivamente alle società per azioni, attesa la diversa natura che il legislatore delegante ha imposto ai due tipi di società, l'uno focalizzato sul ruolo del socio l'altra su quello dell'azione quale strumento del marcato dei capitali di rischio.
Il motivo è infondato.
L'integrazione del diritto, per estensione o per analogia, attiene al rapporto tra le norme e i fatti, piuttosto che al rapporto tra modelli normativi. Il problema dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle società per azioni non può dunque essere risolto con un riferimento ad astratti modelli di società. Occorre valutare in concreto la conformazione effettiva di ciascuna specifica compagine sociale, come dimostra del resto la disposizione dell'art. 2497 quinquies c.c., che esplicitamente estende l'applicabilità dell'art. 2467 c.c. ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi tipo di società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Dall'art. 2497 quinquies c.c. si desume chiaramente in realtà che il riferimento al "tipo" di società non può essere di per sé ostativo all'applicazione della norma dettata dall'art. 2467 c.c., ma occorre appunto verificare in concreto se una determinata società esprima un assetto dei rapporti sociali idoneo a giustificarne l'applicazione.
Occorre chiedersi allora se, ai fini dell'applicazione della regola della postergazione, i presupposti indicati dagli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. possano in concreto verificarsi anche rispetto al socio di società per azioni.
Come si è ben rilevato in dottrina, ai diversi "modelli" di società possono corrispondere realtà economiche molto diverse, non determinate dalla forma prescelta.
Sicché anche imprese di modeste dimensioni e con compagini sociali familiari o comunque ristrette ("chiuse") possono essere esercitate nella forma della società per azioni; e giustificare quindi l'applicazione dell'art. 2467 c.c., la cui ratio è appunto quella di regolare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società "chiuse" (fenomeni determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione della società nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento)."
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