Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12729 - pubb. 28/05/2015
Eccessiva durata della procedura fallimentare: criteri di liquidazione del danno
Cassazione civile, sez. VI, 19 Maggio 2015, n. 10233. Pres., est. Petitti.
Ragionevole durata del processo - Procedimento fallimentare - Durata ragionevole stimata in cinque anni, elevabile fino a sette nelle procedure di notevole complessità - Criteri
Irragionevole durata del processo - Procedimento fallimentare - Criteri di liquidazione - Indicazioni della Corte Europea dei diritti dell'uomo - Potere del giudice di discostarsene - Motivazione - Necessità
La durata ragionevole delle procedure fallimentari può essere stimata in cinque anni per quelle di media complessità, elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti notevolmente complesso; ipotesi, questa, ravvisabile in presenza di un numero elevato di creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura, ma autonomi e quindi a loro volta di durata condizionata dalla complessità del caso, oppure della pluralità delle procedure concorsuali interdipendenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
In tema di risarcimento del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo (secondo cui, data l'esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi), permane, tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione.
In tema di risarcimento del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, la Corte d'appello, pur potendo discostarsi dagli ordinari criteri di liquidazione, non può assumere come vincolante e come limite massimo il valore del credito ammesso al passivo, in quanto, secondo la costante giurisprudenza Corte di cassazione, la maggiore o minore entità della posta in gioco può incidere sulla misura dell'indennizzo, consentendo al giudice di scendere anche al di sotto della soglia minima, ma non anche di parificare la liquidazione al valore della causa in cui si è verificata la violazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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