Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12467 - pubb. 23/04/2015

Revocatoria ex articolo 67, comma 1 LF di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di società di fatto non iscritta e onere della prova

Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2015, n. 6998. Est. Loredana Nazzicone.


Revocatoria fallimentare - Articolo 67, comma 1, L.F. - Socio illimitatamente responsabile - Inscientia decoctionis - Società di fatto non iscritta nel registro delle imprese - Onere della prova

Revocatoria fallimentare - Articolo 67, comma 1, L.F. - Atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile - Onere della prova - Duplice profilo - Non iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza



Anche in presenza di una società di fatto o irregolare, l'acquirente convenuto in revocatoria fallimentare ai sensi del primo comma dell'articolo 67 L.F. è onerato di provare la sua ignoranza circa la qualità di socio del disponente e l'insolvenza della società partecipata il cui fallimento sia stato esteso al socio illimitatamente responsabile, senza che possa giovarsi in contrario dell'omessa iscrizione della società nel registro delle imprese, poiché l'attività della società di fatto viene comunque esteriorizzata e resa nota ai terzi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nella revocatoria fallimentare promossa ai sensi del primo comma dell'articolo 67 L.F. di atti compiuti dal socio illimitatamente responsabile di società di persone dichiarato fallito assieme alla società, l'onere della prova della non conoscenza dello stato di insolvenza gravante sull'accipiens attiene al duplice profilo della qualità di socio del disponente e dell'insolvenza della società da lui partecipata, in quanto, con riguardo a società non iscritta nel registro delle imprese, il disposto dell'articolo 2193 c.c. non vale a modificare, in relazione al secondo elemento, la citata disciplina dell'onere della prova. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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