Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12298 - pubb. 25/03/2015

Funzione pubblicistica del curatore, giustificato motivo di revoca e ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento che la dispone

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 2015, n. 5094. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Ufficio di curatore - Interesse super individuale - Natura ordinatoria e non decisoria del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione

Fallimento - Curatore - Organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia - Conseguimento di interessi di natura pubblicistica alla più sollecita composizione del dissesto - Correlato nteresse privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni

Fallimento - Comitato dei creditori - Funzione - Corretto andamento del buon esito della procedura

Fallimento - Curatore - Revoca - Giustificati motivi - Revoca per ragioni di mera convenienza od opportunità

Fallimento - Curatore - Revoca - Richiesta proveniente dai creditori rappresentanti la maggioranza dei crediti ammessi - Motivazione - Valutazione del tribunale in ordine al requisito costituito dai giustificati motivi - Natura vincolante della volontà dei creditori - Esclusione



Anche dopo l'entrata in vigore della riforma della legge fallimentare è possibile affermare che la nomina a curatore del fallimento ed il mantenimento dell'incarico rispondono all'esigenza, super individuale e non riconducibile al mero rapporto con i creditori, del corretto svolgimento e del buon esito della procedura, non essendo configurabile una posizione giuridicamente rilevante del curatore alla quale corrisponde la natura meramente ordinatoria e non decisoria tanto del decreto di accoglimento o di rigetto dell'istanza di revoca dall'ufficio, quanto del provvedimento, di conferma o di riforma del decreto emesso dalla corte di appello in sede di reclamo. Deve, pertanto, essere escluso che contro detto provvedimento possa proposto ricorso straordinario per cassazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La posizione del curatore è quella di un organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia, tenuto all'adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che può meglio consentire il conseguimento dell'interesse, di natura pubblicistica, alla più sollecita composizione del dissesto dell'impresa, al quale si correla l'interesse strettamente privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che la revoca del curatore può intervenire non solo su proposta del giudice delegato o ad iniziativa d'ufficio dello stesso tribunale, ma anche su proposta del comitato dei creditori, il fatto che il quarto comma dell'articolo 41 L.F. affidi al giudice delegato, in via generale, il compito di provvedere in luogo del comitato rimasto inerte od impossibilitato a funzionare, induce a ritenere che anche il comitato dei creditori sia tenuto ad operare nell'interesse del corretto andamento e del buon esito della procedura, non necessariamente coincidente con quello del ceto creditorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La clausola generale contenuta nell'articolo 23 L.F., che subordina la revoca del curatore a giustificati motivi (formula di significato ben più ampio di quella di "giusta causa"), rende palese che il provvedimento può essere assunto anche quando il curatore non risulta inadempiente ai propri specifici doveri e dunque anche per ragioni di mera convenienza od opportunità, sempre in vista del superiore interesse della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'articolo 23 L.F. trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 37-bis L.F., introdotto dalla legge di riforma, sia avanzata una richiesta di sostituzione del curatore dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi. Non è pertanto sufficiente che costoro indichino le ragioni della richiesta, spettando in ogni caso al tribunale di valutare se esse integrino quei giustificati motivi in presenza dei quali può farsi luogo alla sostituzione. Va dunque escluso che la volontà espressa dai creditori sia vincolante per l'organo giudiziario e che questo sia tenuto unicamente a verificare la legittimità formale della richiesta: al contrario, spetterà in ogni caso al tribunale di verificare se le ragioni della medesima siano pertinenti alla migliore gestione della procedura e non funzionali al perseguimento di interessi diversi o di singoli creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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