Diritto del Lavoro
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12246 - pubb. 16/03/2015
Rito lavoro: applicabile l’art. 281-sexies c.p.c.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 02 Ottobre 2014, n. 20820. Est. Doronzo.
Processo civile – Rito del Lavoro – Art. 281-sexies c.p.c. – Applicabilità – Sussiste
Nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l'attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto, di modo che il giudice non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni prima della pronunzia delle sentenze. Ne consegue, che la disposizione dell'art. 281 sexies del cod. proc. civ. che prevede la possibilità per il giudice di esporre a verbale, subito dopo la lettura del dispositivo di sentenza, le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, è applicabile al rito del lavoro a condizione del suo adattamento al rito speciale, nel quale non è prevista l'udienza di precisazione delle conclusioni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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