La Responsabilità del Medico
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12210 - pubb. 09/03/2015
Responsabilità medica sempre contrattuale, anche dopo Balduzzi. Nelle controversie con il SSN, opera il foro del consumatore
Cassazione civile, sez. VI, 24 Dicembre 2014, n. 27391. Est. Frasca.
Rapporto contrattuale tra utente e struttura del S.S.N. (o convenzionata) – Prestazioni aggiuntiva medica in regime intramurario – Costo sopportato direttamente dall’utente – Controversia – Foro del consumatore – Sussistenza
Responsabilità del medico ospedaliero – Art. 3 Legge 189/2012 – Natura extracontrattuale – Esclusione
Rientrano nel foro del consumatore di cui all’art. 33, comma 2, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, le controversie relative ad eventuali prestazioni aggiuntive rese nell’ambito del rapporto contrattuale intercorrente tra un utente ed una struttura del Servizio Sanitario Nazionale (o convenzionata), i cui costi siano posti direttamente a carico del primo. (Principio enunciato con riferimento all’esecuzione di un intervento operatorio espletato da un medico in regime “intramurario”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, articolo 3, comma 1 come modificato dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve”, fermo restando, in tali casi, “l’obbligo di cui all’articolo 2043 c.c.”, non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l’irrilevanza della colpa lieve.”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale