Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12098 - pubb. 18/02/2015
Una volta cessato il contratto di assicurazione sulla vita, il pagamento dell'assicuratore al fallito è inefficace ai sensi dell'articolo 44 L.F.
Cassazione civile, sez. I, 06 Febbraio 2015, n. 2256. Est. Rosa Maria Di Virgilio.
Assicurazione sulla vita - Diritto dei creditori - Fallimento - Distinzione tra somme dovute e somme corrisposte - Pagamento al fallito da parte dell'assicuratore - Inefficacia ex articolo 44 L.F.
In tema di coordinamento tra l'articolo 1923, comma 1, c.c. ("Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare") e gli articoli 46, n. 5, L.F. e 514 c.p.c., va detto che l'articolo 1923 citato si riferisce alle somme "dovute" e non già anche a quelle "corrisposte", con la conseguenza che, una volta venuto meno il contratto di assicurazione sulla vita, viene a cessare ogni funzione previdenziale. Pertanto, nel caso in cui l'assicuratrice abbia versato al fallito, dopo la dichiarazione di fallimento, gli importi dovuti a titolo di riscatto in relazione al contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal fallito in bonis, il pagamento così effettuato rientra nella sanzione di inefficacia di cui all'articolo 44, comma 2, L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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