Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11753 - pubb. 09/12/2014
Trasferimento unilaterale del minore: scatta il reato ex art. 574 c.p.
Cassazione penale, 29 Luglio 2014, n. 33452. Est. De Amicis.
Trasferimento unilaterale del minore – Senza il consenso dell’altro – Sottrazione di minore – Art. 574 c.p. – Sussiste
Entrambi i coniugi sono contitolari dei poteri-doveri disciplinati dall'art. 316 cod. civ., ma affinché la condotta di uno di essi possa integrare l'ipotesi criminosa prevista dall'art. 574 c.p., è necessario che il comportamento dell'agente porti ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza dell'altro genitore, sì da impedirgli l'esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all'affidamento, rendendogli impossibile l'ufficio che gli è stato conferito dall'ordinamento nell'interesse del minore stesso e della società (Sez. 6, n. 7836 del 08/04/1999, dep. 16/06/1999, Rv. 214761; Sez. 5, n. 37321 del 08/07/2008, dep. 01/10/2008,Rv. 241637; Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013, dep. 27/05/2013, Rv. 255621). Ne consegue che risponde del delitto di sottrazione di persona incapace il genitore che, senza il consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dal domicilio stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potestà dell'altro genitore, come le attività di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Testo Integrale