Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11596 - pubb. 13/11/2014
I postumi non si calcolano in modo equitativo
Cassazione civile, sez. III, 04 Novembre 2014, n. 23425. Est. Rosetti.
Risarcimento del danno non patrimoniale – Accertamento dei postumi – Consulenza tecnico d’Ufficio – Criterio equitativo – Esclusione
Il Ctu commette un errore “sorprendente” dove scelga di determinare il grado di invalidità permanente causato da un fatto illecito "in via equitativa". In via equitativa, infatti, può determinarsi la misura del risarcimento del danno (art. 1226 c.c), non certo l'esistenza dello stesso: pertanto dinanzi a postumi permanenti dei quali sia dubbia l'esistenza, la misura o la derivazione causale dal fatto illecito, nessuna "stima equitativa del grado di invalidità permanente" è possibile. L'esistenza e la derivazione causale di postumi permanenti costituiscono il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento, e la loro sussistenza va provata da chi la allega, senza nessuna possibilità per il giudice di ricorrere all'equità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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