Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11582 - pubb. 12/11/2014
Accesso abusivo ad un sistema informatico e rilevanza delle disposizioni impartite dal titolare del sistema
Cassazione penale, 24 Ottobre 2014, n. 44390. Est. Settembre.
Accesso abusivo ad un sistema informatico - Pubblico ufficiale - Rilevanza delle disposizioni impartite dal titolare del sistema - Direzione finalistica della condotta soggettivamente intesa - Irrilevanza - Violazione della regola di imparzialità e trasparenza amministrative - Irrilevanza
Si ha accesso abusivo ad un sistema informatico, rilevante ai sensi dell’articolo 645 ter c.p., sia quando l’gente violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (nozione specificata, da parte della dottrina, con riferimento alla violazione delle prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro) sia allorquando si pongano in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui l’agente è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito. Pertanto, il giudizio circa l’esistenza del dissenso del dominus loci deve assumere come parametro la sussistenza o meno di un’obiettiva violazione, da parte dell’agente, delle prescrizioni impartite dal dominus loci stesso circa l’uso del sistema e non può essere formulato unicamente in base alla direzione finalistica della condotta, soggettivamente intesa. Ad ulteriore precisazione, va precisato che vengono in rilievo al riguardo quelle disposizioni che regolano l’accesso al sistema e che stabiliscono per quali attività e per quanto tempo la permanenza si può protrarre, mentre devono ritenersi irrilevanti, ai fini della configurazione della fattispecie, eventuali disposizioni sull’impiego successivo dei dati. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il parametro di riferimento per la valutazione dell’accesso abusivo ad un sistema informatico rilevante ai sensi dell’articolo 645 ter c.p. non è costituito dall’attività amministrativa, la quale persegue fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, e trasparenza, bensì dalle disposizioni impartite dal dominus loci, non essendo identificabile l’abusività dell’accesso al sistema informatico nella violazione della regola di imparzialità e trasparenza che regge l’azione amministrativa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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