Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11514 - pubb. 10/01/2014

La scelta del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto ex tunc

Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 2009, n. 17405. Est. Didone.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Promessa di vendita di bene indiviso - Considerazione del bene come un "unicum" inscindibile - Fallimento di uno dei comproprietari promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto - Effetti - Caducazione del contratto "ab origine" - Conseguenze - Inammissibilità dell'azione ex art. 2932 cod. civ. e dell'azione di risoluzione per inadempimento nei riguardi degli altri comproprietari - Fondamento

Contratto preliminare di vendita di bene comune indiviso - Sopravvenuto fallimento di uno dei promittenti venditori - Dichiarazione del curatore di scioglimento del contratto ex art. 72 della legge fall. - Obbligazioni restitutorie - Solidarietà passiva - Configurabilità - Conseguenze - Disparità delle quote ideali dei comproprietari - Rilevanza solo nei rapporti interni - Fondamento - Fattispecie

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di compravendita - Fallimento del promittente alienante - Scelta del curatore di scioglimento del contratto - Portata - Recesso dal contratto - Configurabilità - Esclusione - Efficacia retroattiva - Sussistenza - Conseguenze - Restituzioni - Crediti del contraente "in bonis" - Natura concorsuale e non di massa - Effetti - Fattispecie



In tema di contratto preliminare di vendita di immobile indiviso, ove il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" inscindibile e non con riferimento alle singole quote facenti capo a ciascuno dei comproprietari, allorché uno di costoro successivamente fallisca ed intervenga, poi, la dichiarazione di scioglimento del contratto da parte del curatore ex art. 72, quarto comma, della legge fall., resta preclusa al promissario compratore la possibilità di ottenere la sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri comproprietari promittenti venditori rimasti "in bonis", sia pure limitatamente alle loro quote, poiché la dichiarazione di scioglimento del curatore determina il venir meno con effetti retroattivi della volontà negoziale manifestata dal promittente fallito e, dunque, di un elemento essenziale della volontà negoziale unitaria manifestata dai promittenti; non essendo pertanto ipotizzabile una scindibilità dell'unico contratto, la sopravvenuta impossibilità di adempiere da parte dei promittenti venditori "in bonis" esclude parimenti che possa essere coltivata nei loro confronti alcuna azione di risoluzione, discendente da inadempimento anteriore allo scioglimento. (massima ufficiale)

In tema di contratto preliminare di vendita di un bene immobile considerato come un "unicum" inscindibile, sussistono i presupposti dell'obbligazione solidale passiva, ex artt. 1292 e 1294 cod. civ., e cioè la pluralità dei soggetti, l'identità della prestazione cui essi sono tenuti (la prestazione del consenso alla stipula di quello definitivo) e l'identità della fonte dell'obbligazione (il contratto preliminare stipulato), non rilevando la eventuale disparità delle singole quote, la quale concerne solamente il rapporto interno tra i debitori, e non anche quello esterno con i creditori. Ne consegue che, se fallisce uno dei comproprietari promittenti venditori ed il curatore dichiara lo scioglimento del contratto preliminare ex art. 72, quarto comma, della legge fall., ciascuno dei promittenti venditori "in bonis" è tenuto per intero alle restituzioni dovute. (In applicazione di tale principio, la S.C ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva diviso a metà la somma da restituire al promittente acquirente - in quanto versata a titolo di cauzione - tra la parte dichiarata fallita e le parti non fallite, in proporzione alle quote dominicali sul bene). (massima ufficiale)

In caso di fallimento della parte promittente alienante di un contratto preliminare di vendita, la scelta del curatore di sciogliersi dal predetto contratto, effettuata ex art. art. 72 della legge fall., non è assimilabile all'esercizio della facoltà di recesso e fa venire meno il vincolo contrattuale con effetto "ex tunc", nel senso che deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, così che le restituzioni ed i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, in quanto l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite. Il corrispondente credito per restituzioni e rimborsi, spettante al contraente "in bonis", subirà peraltro gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, dovendo, quale debito concorsuale e non di massa, essere soddisfatto nel rispetto della "par condicio". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata, che aveva pronunciato invece condanna del fallimento alla restituzione della somma versata, quale acconto, dal promittente acquirente). (massima ufficiale)


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