Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11414 - pubb. 22/10/2014

Procedura fallimentare e risarcimento del danno per il superamento dei tempi di ragionevole durata del processo

Cassazione civile, sez. II, 15 Ottobre 2014, n. 21849. Est. Petitti.


Ragionevole durata del processo - Retroattività delle modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2012 - Esclusione

Ragionevole durata del processo - Liquidazione del danno - Applicazione dei criteri elaborati della Corte europea dei diritti dell’uomo - Facoltà del giudice di discostarsi in ragione delle peculiarità della singola fattispecie - Sussistenza



Le modifiche apportate dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, che ha modificato la legge n. 89 del 2011, non sono applicabili ai ricorsi proposti data anteriore all’11 settembre 2012 volti ad ottenere l’equa riparazione del danno per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è vero che il giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai criteri di liquidazione elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (secondo cui, data l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore ad euro 750 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi 3 anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a euro 1000 per quelli successivi), permane tuttavia, in capo allo stesso giudice, il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dar conto in motivazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Umberto Pesciaroli


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