Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11335 - pubb. 08/10/2014
Ristrutturazione aziendale e art. 2103 c.c.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 22 Maggio 2014, n. 11395. Est. Luisa De Renzis.
Art. 2103 c.c. - Mansioni del lavoratore - Ristrutturazione aziendale - Conseguenze
La disposizione dell'art. 2103 c.c. sulla disciplina delle mansioni e sul divieto di declassamento va interpretata alla stregua del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un'organizzazione aziendale produttiva ed efficiente e quello di lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che, nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti, tra le altre, ristrutturazioni aziendali, l'adibizione del lavoratore a mansioni diverse, ed anche inferiori, a quelle precedentemente svolte, restando immutato il livello retribuivo, non si pone in contrasto con il dettato del Codice Civile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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