Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11271 - pubb. 10/01/2014
Nullità della delibera di azzeramento e reintegrazione del capitale sociale adottata in base ad una situazione patrimoniale non aggiornata e assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve
Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2007, n. 8221. Est. Salvato.
Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Modificazioni dell'atto costitutivo - Contenuto delle modificazioni - Riduzione del capitale - Per perdite - Solo Delibera di azzeramento e reintegrazione del capitale sociale - Adozione sulla base di situazione patrimoniale non aggiornata e assunta calcolando le perdite al lordo delle riserve - Nullità della deliberazione - Ragioni e fondamento - Fattispecie
Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - Invalide - Nullità ed annullabilità - Presupposti rispettivi
In tema di società, le regole dettate dagli artt. 2446 e 2447 cod. civ., prevedenti, ai fini della riduzione del capitale sociale, le modalità con cui le disponibilità della società possono essere intaccate e la necessità del previo deposito della situazione patrimoniale aggiornata, sono strumentali alla tutela, non solo dell'interesse dei soci, ma anche dei terzi; è pertanto nulla la delibera di azzeramento e di reintegrazione del capitale sociale che sia stata adottata in base ad una situazione patrimoniale della società non aggiornata, e assunta sulla base di una determinazione delle perdite al lordo delle riserve. (Enunciando il principio di cui in massima, in un caso nel quale la delibera era stata adottata in base all'ultimo bilancio, redatto un anno prima, senza che risultasse se fosse stata o meno depositata la relazione sulla situazione patrimoniale, la Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha precisato che il grado di aggiornamento della situazione va valutato in relazione a ciascun caso concreto, e che detta situazione patrimoniale può, eventualmente, essere anche surrogata dall'ultimo bilancio di esercizio, purché questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell'assemblea, sempre che "medio tempore" non siano sopravvenuti fatti significativi). (massima ufficiale)
In tema di invalidità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni, si ha un'inversione dei criteri regolatori del diritto negoziale, in quanto per esse vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità (art. 2377 cod. civ.), mentre la previsione della nullità è limitata ai soli casi, disciplinati dall'art. 2379 cod. civ., di impossibilità o illiceità dell'oggetto, che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società. (massima ufficiale)
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