Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10920 - pubb. 23/07/2014

Responsabilità del curatore per i debiti insoddisfatti, comportamento contra legem, diritto di difesa e concorso degli organi della procedura

Cassazione civile, sez. VI, 17 Luglio 2014, n. 16373. Pres., est. Cicala.


Procedura fallimentare - Curatore - Responsabilità per l’omesso versamento di imposte di competenza dell’impresa fallita - Applicazione dell’articolo 36 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 - Presupposti - Comportamento contra legem del curatore

Procedura fallimentare - Curatore - Responsabilità per l’omesso versamento di imposte di competenza dell’impresa fallita - Indicazione nell’atto di addebito delle ragioni della responsabilità - Necessità - Cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare - Esercizio del diritto di difesa del curatore - Eventuale rilevanza dell’intervento determinante degli organi di controllo della procedura



In tema di responsabilità del curatore fallimentare per l’omesso versamento di imposte di competenza dell’impresa fallita, è possibile far ricorso all’articolo 36 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, secondo il quale il liquidatore di soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche che non adempiono all’obbligo di pagare rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni a soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. La citata disposizione esprime, infatti, un principio di carattere generale, secondo il quale ciascuno risponde di un evento nella misura in cui ha concorso a cagionarlo; si deve, inoltre, precisare che perché si possa parlare di concorso nel mancato pagamento di un’imposta è necessario che tale omissione sia l’effetto di un comportamento contra legem del curatore e non la conseguenza della mera incapienza dell’attivo. Solo dove un depauperamento dell’erario vi sia e sia dovuto ad un utilizzo contra legem del patrimonio fallimentare si potrà poi porre il problema se la responsabilità del curatore venga meno per effetto del controllo che gli organi della procedura esercitano sulla sua condotta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ove l’amministrazione ritenga di affermare una responsabilità solidale del curatore fallimentare per i debiti tributari del fallimento (maturati o meno nel corso della procedura fallimentare) deve indicare nell’atto di addebito le ragioni che determinano tale responsabilità, la quale deve nascere da un cattivo utilizzo dell’attivo fallimentare (ad esempio seguito del pagamento di crediti di ordine inferiore a quelli tributari), ponendo il curatore in condizione di esercitare le sue difese anche adducendo - se del caso - l’intervento determinante degli organi di controllo della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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