Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10661 - pubb. 25/06/2014

Sul patrocinio a spese dello Stato

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Gennaio 2014, n. 1012. Est. Di Amato.


Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione – Effetti – Avvocato iscritto negli elenchi appositi – Verifica d’ufficio da parte del giudice – Sussiste



L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetto, ai sensi dell'art. 75 del d.p.r. n. 115/2002, “per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”. Il relativo, provvedimento, inoltre, come prevede il successivo art. 126, viene comunicato al magistrato competente a conoscere del merito o davanti al quale pende il processo. Infine, l'ammissione abilita alla scelta di un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato (art. 80), con la conseguenza che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, nella metà dell'ordinario, dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento (art. 82) e che nessun altro compenso può essere percepito dal difensore dal proprio assistito (art. 85). Naturalmente, come si desume dalla riferita disciplina, la fattispecie del patrocinio a spese dello Stato si completa con la scelta di un avvocato iscritto, a sua domanda, nell'elenco degli avvocati che abbiano, a giudizio del Consiglio dell'ordine di appartenenza, i requisiti per svolgere la relativa attività. Tale elemento rappresenta circostanza meramente obiettiva, indipendente da qualsiasi volontà manifestata dalle parti del mandato professionale, ed opera per il solo fatto che lo stesso sia conferito da soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e ricevuto da avvocato iscritto nel relativo elenco. Di tale elemento non occorre che vi sia specifica rappresentazione negli atti del giudizio, poiché il giudice, ricevuta dal C.O.A. la comunicazione dell'ammissione della parte in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, può verificare direttamente che la scelta sia caduta su un avvocato iscritto nel relativo elenco, che, come precisa l'art. 81, comma quarto, è pubblico. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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