Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10580 - pubb. 12/06/2014

Organizzazione dell’orario di lavoro: art. 18-bis dlgs 66/2003

Corte Costituzionale, 04 Giugno 2014, n. 153. Est. Mattarella.


Lavoro e occupazione - Organizzazione dell'orario di lavoro - Regime sanzionatorio per violazione da parte del datore di lavoro di divieti relativi alla durata massima dell'orario di lavoro, del limite massimo di lavoro straordinario, del limite minimo di riposo giornaliero e del limite minimo di riposo settimanale - Questione di legittimità costituzionale



Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro), nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro). Le sanzioni amministrative di cui all’art. 18-bis del d.lgs. n. 66 del 2003 sono più alte di quelle irrogate nel sistema precedente; e, trattandosi di un’operazione di puro confronto aritmetico, non sussistono dubbi interpretativi.  Ne discende la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, perché effettivamente sussiste la violazione del criterio direttivo contenuto nell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge di delega n. 39 del 2002, sicché se ne impongono l’accoglimento e la conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell’art. 76 Cost.. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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