Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10508 - pubb. 05/06/2014
Alle Sezioni unite la questione della determinazione del danno causato dagli amministratori mediante ricorso al criterio della differenza tra attivo e passivo
Cassazione civile, sez. I, 03 Giugno 2014, n. 12366. Est. Scaldaferri.
Responsabilità degli amministratori - Dissesto della società - Determinazione del danno - Criterio della differenza tra attivo e passivo - Inversione dell'onere della prova - Rimessione della questione alle Sezioni unite - Impossibilità di dimostrare l'entità del danno a causa di un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato.
La prima sezione civile della Corte di cassazione ha ritenuto necessario rimettere alle Sezioni unite la questione se nei giudizi di responsabilità degli amministratori, sia corretto, in mancanza di prova contraria, quantificare il danno ricorrendo allo sbilancio tra attivo e passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'ordinanza che si segnala, indica la soluzione offerta dalla Corte con la sentenza n. 11316/2003, secondo la quale, in tema di responsabilità professionale del medico chirurgo, la difettosa tenuta da parte del professionista della cartella clinica consente, ove risulti provata la idoneità della condotta del medico a provocare l'evento lesivo, il ricorso alla presunzione (circa la sussistenza del nesso eziologico), come in ogni altro caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, tenuto conto del rilievo che assume nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova, la "vicinanza della prova" stessa, cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. La Corte segnala che questo criterio, il quale da un lato non appare estraneo all'ambito tematico specifico della responsabilità degli amministratori, merita ulteriori approfondimenti onde verificarne i limiti di applicabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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