Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10428 - pubb. 19/05/2014
Effetti della scissione: responsabilità illimitata della debitrice originaria, limitata e sussidiaria delle altre società
Cassazione civile, sez. III, 28 Novembre 2011, n. 15088. Est. Lupo.
Scissione - Adempimento del debito della società scissa - Responsabilità illimitata della società onerata secondo il progetto di scissione e limitata delle società beneficiarie della scissione - Beneficium excussionis a favore di queste - Sussistenza - Limite di responsabilità fatto valere dalla società nei confronti del creditore agente in giudizio - Eccezione - Configurabilità - Conseguenze in tema di proponibilità in appello in controversia soggetta, ratione temporis, all'art. 345 cod. proc. civ., nel testo preriformato.
In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies cod. civ. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies cod. civ.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; tale limite di responsabilità, fatto valere nei confronti del creditore della società scissa che agisce per l'adempimento del debito, si configura come un'eccezione, ed è pertanto proponibile per la prima volta in appello a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. nel testo preriformato, ancora applicabile ai processi in corso che siano stati introdotti prima del 30 aprile 1995.
Segnalazione di Paola Castagnoli, Dottore Commercialista in Luzzara (RE) - paola.castagnoli@studiocastagnoli.it
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