Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10402 - pubb. 14/05/2014
Responsabilità dell’istituto scolastico e liquidazione separata di danno morale e biologico
Cassazione civile, sez. III, 04 Febbraio 2014, n. 2413. Est. Cirillo.
Responsabilità dell’istituto scolastico – Illecito dell’allievo nei confronti dei terzi – Art. 2048 c.c. – Danno dell’allievo a sé stesso – Art. 1218 c.c..
Danno biologico – Danno morale – Liquidazione separata – Sussiste.
La presunzione di responsabilità posta a carico dei precettori dall'art. 2048 c.c., comma 2, trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell'allievo nei confronti dei terzi; mentre in relazione al danno che l'allievo abbia cagionato a se stesso tale previsione non trova applicazione, poichè non può ritenersi esistente, in tal caso, un fatto illecito obiettivamente antigiuridico. In detta seconda ipotesi, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni. In siffatta ipotesi, quindi, la responsabilità del personale scolastico è regolata dall'art. 1218 c.c., sicchè l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre sulla controparte grava l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile nè alla scuola nè all'insegnante (v. anche le sentenze 18 novembre 2005, n. 24456, 3 marzo 2010, n. 5067, 3 febbraio 2011, n. 2559). Qualora, invece, si tratti di fatto illecito causato dall'allievo a terzi, valgono le regole del citato art. 2048 c.c., per cui, al fine di superare la presunzione di responsabilità che grava sull'insegnante, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale (così la sentenza 22 aprile 2009, n. 9542). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Il danno biologico inteso quale lesione del diritto alla salute ed il danno morale inteso quale sofferenza conseguente all'illecito non costituiscono, di per sè, voci automaticamente sovrapponibili, sicchè la separata liquidazione delle stesse non determina, di per sè, alcuna indebita duplicazione (sentenze 12 settembre 2011, n. 18641, 16 febbraio 2012, n. 2228, e 3 ottobre 2013, n. 22585). Infatti, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie di danno biologico e danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice al fine di dare contenuto e parametrare la liquidazione del danno risarcibile. Pertanto è erronea la sentenza di merito, la quale a tali sottocategorie abbia fatto riferimento, solo se, attraverso il ricorso al danno biologico ed al danno morale, siano state risarcite due volte le medesime conseguenze pregiudizievoli (ad esempio ricomprendendo la sofferenza psichica sia nel danno "biologico" che in quello "morale"); se, invece, facendo riferimento alle tradizionali locuzioni, il giudice abbia avuto riguardo a pregiudizi concretamente diversi, la decisione non può considerarsi erronea in diritto" (così la sentenza 19 febbraio 2013, n. 4043). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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