Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10240 - pubb. 31/03/2014

È ricorribile per cassazione l'ordinanza-filtro ex art. 348-ter c.p.c. emessa al di fuori dei casi previsti dalla norma

Cassazione civile, sez. VI, 27 Marzo 2014, n. 7273. Est. Giusti.


Appello - Inammissibilità ex articolo 348-ter c.p.c. - Ordinanza-filtro - Ricorribilità per cassazione - Esclusione.

Appello - Inammissibilità ex articolo 348 per c.p.c. - Ordinanza-filtro - Natura decisoria - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ricorribilità del provvedimento di primo grado.

Appello - Inammissibilità ex articolo 348 per c.p.c. - Ordinanza-filtro - Pronunzia al di fuori dei casi previsti dalla legge per ragioni processuali - Ricorribilità per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.



Quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello emessa ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c. viene emanata entro il suo ambito applicativo proprio (quello della impugnazione manifestamente infondata nel merito), non vi è spazio per un'autonoma ricorribilità per cassazione della stessa, neppure con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'articolo 111 della Costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Benché l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, emessa ai sensi dell'articolo 348-ter c.p.c., abbia carattere decisorio che ne consente l'impugnazione con il ricorso straordinario (non perché incide sul diritto processuale all'impugnazione, ma perché emessa in un giudizio, quello di appello, che verte, al pari di quello di primo grado, su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità: cfr. Sez. Un., 3 marzo 2003, n. 3073, 15 luglio 2003, n. 11026) la stessa difetta, tuttavia, del carattere della definitività, ossia della l'idoneità a determinare la formazione del giudicato sul diritto controverso, tanto che una volta emessa l'ordinanza di inammissibilità, il ricorso per cassazione può, infatti, essere rivolto avverso il provvedimento di primo grado. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ impugnabile con il ricorso per cassazione l'ordinanza di inammissibilità dell'appello di cui all’articolo 348 ter c.p.c. pronunciata al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale per sanzionare la mancanza di specificità dell'impugnazione, e quindi per il riscontro di una questione pregiudiziale di diritto di carattere impediente attinente alla forma dell'atto di appello. (Nel caso di specie, l'ordinanza-filtro era stata pronunciata non per confermare una sentenza "giusta" e, quindi, per essere l'appello prima facie destituito di fondamento, ma allo scopo di decidere una questione la cui decisione avrebbe richiesto la piena e completa esplicazione del diritto di difesa e del contraddittorio costituita dalla mancanza di specificità dell'atto di appello ex articolo 342 c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Carla Romana Raineri


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