Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10022 - pubb. 12/02/2014

L'atto costitutivo con previsione di intestazione fiduciaria non richiede la forma pubblica

Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2013, n. 4184. Pres., est. Rordorf.


Società a responsabilità limitata - Costituzione - In genere - Intestazione fiduciaria di quote di partecipazione ad una costituenda società di capitali - Contratto - Forma - Atto pubblico - Necessità - Esclusione.

Società a responsabilità limitata - Costituzione - Atto costitutivo - Modificazioni - Aumento del capitale - Diritto di opzione - Domanda giudiziale afferente l'esercizio del diritto - Litisconsorzio necessario con gli altri soci - Insussistenza - Ragioni.

Sentenza - Ultra ed extra petita - Domanda ex art. 2932 cod. civ. - Pronuncia di condanna a contrarre - Extrapetizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.



Il contratto con il quale, in vista della stipulazione dell'atto costitutivo di una società di capitali, si convenga tra uno dei futuri costituenti ed un terzo che una quota di partecipazione in detta società sarà intestata fiduciariamente, con l'obbligo per il fiduciario di darne conto al fiduciante e di trasferirgli eventualmente in seguito la titolarità della quota, non richiede per la sua validità la forma pubblica prescritta per l'atto costitutivo della società. (massima ufficiale)

L'esercizio del diritto di opzione che il socio, in ipotesi di aumento di capitale, può vantare nei confronti della società, le cui azioni o quote egli ha titolo per sottoscrivere, pur suscettibile di riflettersi, in concreto, sull'interesse degli altri soci nella misura in cui ne possa risultare modificato il rapporto proporzionale di partecipazione al capitale della società, non consente a questi ultimi, quali titolari di un siffatto interesse (di mero fatto), di assumere la veste di contraddittori necessari nel giudizio volto a farlo valere, il quale investe unicamente il rapporto intercorrente tra colui che si pretende titolare del diritto di opzione e la società, sulle cui azioni o quote l'opzione è destinata ad esercitarsi, e non si atteggia quindi come controversia tra soci. (massima ufficiale)

La sentenza di condanna ad un "facere" (nella specie, consistente nel trasferire al fiduciante la titolarità anche formale della quota societaria intestata al fiduciario) è diversa da quella costitutiva, prevista dall'art. 2932 cod. civ., perché, a differenza di quest'ultima, non produce di per se stessa l'effetto traslativo invocato dalla parte, ma impone alla controparte di svolgere l'attività negoziale necessaria alla produzione di quell'effetto; tuttavia, la condanna a contrarre non eccede i limiti della cognizione del giudice adito con la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ponendosi rispetto a questa come minore a maggiore, onde non incorre nel vizio di extrapetizione il giudice di merito che, sull'istanza formulata ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., pronunci condanna allo svolgimento dell'attività negoziale necessaria alla produzione del richiesto effetto traslativo. (massima ufficiale)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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