Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7267 - pubb. 04/06/2012
Il sindacato di legittimità sulla nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum o della causa petendi
Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Maggio 2012, n. 8077. Est. Rordorf.
Ricorso per Cassazione – Nullità atto citazione – Indeterminatezza oggetto domanda – Cognizione giudice legittimità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4)". (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari
Massimario, art. 350 c.p.c.
Massimario, art. 366 c.p.c.
Massimario, art. 369 c.p.c.
Il testo integrale
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