Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3660 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Ottobre 2010, n. 21498. Est. Tirelli.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - In genere - Commissario liquidatore della Fondazione Ordine Mauriziano - Poteri autoritativi - Sussistenza - Fondamento - Liquidazione coatta amministrativa - Relative norme - Applicabilità - Conseguenze - Atto amministrativo del commissario - Richiesta di annullamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere - Commissario liquidatore della Fondazione Ordine Mauriziano - Poteri autoritativi - Sussistenza - Fondamento - Liquidazione coatta amministrativa - Relative norme - Applicabilità - Conseguenze - Atto amministrativo del commissario - Richiesta di annullamento - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.



Il Commissario liquidatore della Fondazione Ordine Mauriziano, istituita con d.l. 19 novembre 2004, n. 277, conv. in l. 21 gennaio 2005, n. 4, cui sono stato trasferiti i beni ed i rapporti dell'Ente ospedaliero a carattere religioso Ordine Mauriziano, è dotato di poteri autoritativi discendenti dall'art. 30 del d.l. 1 ottobre 2007, n 159 conv. in l. 29 novembre 2007, n. 222, per effetto dell'applicabilità delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Ne consegue la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla richiesta di annullamento di un atto del procedimento posto in essere da detto commissario liquidatore (nella specie, l'emanazione di un bando di gara al rialzo per la vendita di beni immobiliari dell' Ente ospedaliero). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 209 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13037/2009 proposto da:
FRANDINO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati POMERO PIERLUIGI, GAIDANO FABRIZIO, per delega in atti;
- ricoprente -
contro
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI Guido Francesco, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TORTONESE MARIO, MONTANARO RICCARDO, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
sul ricorso 13040/2009 proposto da:
FRANDINO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati POMERO PIERLUIGI, GATDANO FABRIZIO, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA CITTADELLA S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio degli avvocati GIOVANNETTI ALESSANDRA, WEIGMANN MARCO, che la rappresentano e difendono per delega in atti;
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, m persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TORTONESE MARIO, MONTANARO RICCARDO, per procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
TESTA GIOVANNI BATTISTA, TESTA ANDREA, AZIENDA AGRICOLA FERRATO UBALDO, AZIENDA AGRICOLA BALBO GIUSEPPE BOSCO DELLA CASCINA, S.A.S. PISTA DELLA FORNACA DI BRUNETTI PAOLA E C, MARTINI TOMMASO, MARTINI ELIO, BORDONI GINO ITALO EZIO, BORDONI ELIO ANGELO MARIO, BORDONI GIOVANNI, CAPELLO ALDO, CAPELLO DARIO, CAPELLO GIACOMO, CAPELLO MATTEO;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione ai giudizi pendenti nn. 14981/2009 del TRIBUNALE di TORINO e n. 466/2009 del T.A.R. del Piemonte;
udito l'avvocato Alessandra GIOVANNETTI;
udita la relazione della causa svolta nella c.c. del 12/10/10 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TIRELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale CICCOLO, il quale ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia dinanzi al T.A.R. Piemonte e inammissibilità del ricorso in riferimento al giudizio dinanzi al Tribunale di Torino. La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che la 14^ disposizione transitoria della Costituzione ha conservato l'Ordine Mauriziano come ente ospedaliere destinato a funzionare nei modi stabiliti dalla legge;
che col passare del tempo, però, l'Ente Ordine Mauriziaro è venuto a trovarsi in condizioni di sempre più grave crisi economica, per ovviare alla quale il Legislatore è intervenuto una prima volta con il D.L. 19 novembre 2004, n. 277 (convertito dalla L. 21 gennaio 2005, n. 4), con il quale ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, mantenendo nel contempo in vita l'Ente, cui ha assegnato il compito di continuare a gestire i due presidi ospedalieri di *Torino e Candiolo*;
che alla Fondazione sono stati invece trasferiti tutti i restanti beni e rapporti allo scopo di "operare per il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente" e "conservare e valorizzare il patrimonio culturale di sua proprietà";
che per quanto riguardava più in particolare il risanamento, l'art. 3 del succitato D.L., ha in sintesi stabilito che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e per un periodo di ventiquattro mesi non avrebbero potuto essere intraprese o proseguite azioni esecutive, ne' pretesi interessi o rivalutazioni dei crediti insoluti, aggiungendo altresì che il legale rappresentante della Fondazione avrebbe assunto le funzioni di commissario straordinario e proceduto al ripiano dell'indebitamento pregresso, provvedendo all'accertamento della massa passiva ed alla formazione di quella attiva nell'ambito di apposita gestione separata;
che a distanza di circa tre anni, il Legislatore è però ritornato in argomento con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 30 (convertito dalla L. 29 novembre 2007, n. 222), con il quale ha disposto il commissariamento della Fondazione con attribuzione dei poteri di rappresentanza, gestione e liquidazione ad un commissario, che sotto il controllo di un comitato di vigilanza di cinque membri e previa dismissione dell'attivo mediante procedure competitive, avrebbe dovuto predisporre un piano di soddisfacimento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei creditori, presieduta dal presidente del comitato di vigilanza;
che con il medesimo articolo è stato anche ribadito il divieto di azioni individuali, stabilendosi a chiusura che per tutto quanto non previsto, avrebbe dovuto farsi applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa e che l'atto di approvazione del piano di soddisfacimento avrebbe dovuto essere trasmesso al Tribunale di Torino, che in caso di sua correttezza, avrebbe pronunciato l'esdebitazione della Fondazione "con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti";
che una volta nominato, il commissario ha, fra l'altro, fissato le linee guida per l'alienazione dei beni da liquidare, invitando poi gli eventuali interessati a presentare offerte irrevocabili per l'acquisto di vari compendi immobiliari;
che dopo la ricezione di alcune proposte, il commissario ha però deciso di effettuare una gara al rialzo;
che l'ing. Mario @Frandino ha impugnato il relativo provvedimento davanti al TAR del Piemonte, sostenendone la illegittimità perché il commissario avrebbe dovuto procedere prima all'esame delle offerte, escludere quella presentata in via condizionata dalla società semplice La Cittadella ed, a quel punto, aggiudicare a lui la vendita nella sua qualità di unico offerente per l'intero compendio;
che con atto di citazione notificato l'8/5/2009, il Frandino si è rivolto anche al Tribunale di Torino, cui ha richiesto di voler pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., perché l'invito formulato dal commissario doveva essere apprezzato come un'offerta al pubblico, che essendo stata seguita da regolare accettazione, aveva comportato la definitiva formazione del vincolo contrattuale;
che il Frandino ha poi proposto separati ricorsi ex art. 41 c.p.c., con riferimento ad entrambi i giudizi, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa davanti al TAR e, "nella sola denegata ipotesi" di mancato accoglimento di tale richiesta, per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario sulla causa promossa davanti al Tribunale;
che la società semplice La Cittadella ha depositato controricorso con il quale ha concordato sulla esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia pendente davanti al TAR;
che anche la Fondazione Ordine Mauriziano ha depositato controricorso, con il quale ha, tutt'al contrario, sostenuto l'appartenenza della predetta causa alla giurisdizione del giudice ordinario;
che il PG ha invece richiesto alla Suprema Corte di voler dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia dinanzi al TAR e l'inammissibilità del regolamento proposto in relazione alla causa davanti al Tribunale o, in subordine, l'appartenenza di quest'ultima alla giurisdizione del giudice ordinario;
che così riassunte le rispettive posizioni delle parti e riuniti preliminarmente i due ricorsi per la identità della fattispecie e delle problematiche ad essi sottostanti (C. Cass. 2008/28537), va innanzitutto dichiarata la sopravvenuta inammissibilità di quello proposto con riferimento al giudizio pendente davanti al Tribunale, nel frattempo estintosi per rinuncia della parte attrice;
che tanto premesso, osserva il Collegio che la 14^ esposizione transitoria della Costituzione non si è limitata a conservare l'Ordine Mauriziano, ma ne ha definite anche la natura mediante la qualificazione espressa di "ente ospedaliero", che secondo il R.D. 30 settembre 1938, n. 1631, art. 8, comma 2, all'epoca vigente, costituiva una locuzione indicativa di "tutti gli enti pubblici da cui dipend(eva)no ospedali";
che la successiva L. 5 novembre 1962, n. 1596, ha continuato a riconoscere all'ente una personalità di diritto pubblico, assegnandogli anche dei fini di culto, beneficenza ed istruzione;
che come già detto in precedenza, l'Ordine è stato poi affiancato da una Fondazione, cui ad eccezione dei due presidi ospedalieri, è stato trasferito tutto il residuo patrimonio dell'Ente con il compito di evitarne il tracollo e tramandarne i valori sulla base di una struttura guidata da una dirigenza di evidente matrice governativa;
che ai sensi del D.L. n. 277 del 2004, la Fondazione avrebbe dovuto infatti dotarsi di uno statuto da sottoporre all'approvazione del Ministro dell'interno (di concerto con quelli dell'economia e dei beni culturali) e fino a tale momento sarebbe stata diretta dallo stesso Commissario straordinario dell'Ordine (da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che avrebbe dovuto svolgere la sua attività sotto la vigilanza di un comitato costituito da cinque membri, di cui uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro per i beni culturali, uno dalla Regione Piemonte e l'ultimo dall'Ordinario diocesano di Torino;
che il D.L. n. 159 del 2007, non ha ridimensionato ma, semmai, accentuato il profilo pubblicistico della fondazione, concentrando i poteri nelle mani di un commissario (nominato dai Presidente del Consiglio del Ministri), cui ha attribuito anche la facoltà di giovarsi della collaborazione degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguardava le attività di liquidazione;
che in considerazione di quanto sopra e delle ulteriori particolarità sopra ricordate, quest'ultima è venuta perciò a porsi come una procedura concorsuale obbligatoria (v., in tal senso, Corte Cost. 2006/355), di natura amministrativa, caratterizzata calla presenza di poteri autoritativi in capo al commissario;
che ad ulteriore conferma di ciò sta pure il generalizzato rinvio, effettuato dal D.L. n. 159 del 2007, art. 30, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa (peraltro applicabili ad ogni fondazione od associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 16 disp. att. c.c.);
che tali, norme sono state costantemente interpretate nel senso che spetta al giudice amministrativo conoscere le controversie aventi per oggetto la richiesta di annullamento di un atto del commissario concernente i tempi e le modalità della liquidazione (C. Cass. 1983/6513, 1989/5223, 1991/11313, 1992/11848, 1993/2801 e 1997/11216);
che in applicazione del predetto principio, che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa pendente davanti al TAR del Piemonte, nella quale non si discute della possibilità astratta, per il commissario, di bandire una gara al rialzo, ma della legittimità di tale scelta nel caso concreto in cui, secondo l'assunto, si sarebbe dovuto invece procedere all'aggiudicazione del compendio sulla base delle offerte formulate;
che la Fondazione ha sostenuto il contrario, richiamandosi nella memoria al D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 1, comma 10 ter, convertito nella L. 22 dicembre 2008, n. 201, secondo il quale "ai fini della applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al D.Lgs. D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, art. 1, e di cui al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture";
che trattasi invero di norma riguardante operazioni e soggetti diversi da quelli di cui si discute;
che anche in considerazione della novità della questione, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE
riunisce i ricorsi e pronunciando su di essi, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa promossa davanti al TAR del Piemonte, nonché l'inammissibilità del regolamento proposto con riferimento alla causa promossa davanti al Tribunale di Torino, compensando integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2010