Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34334 - pubb. 21/05/2025

Professioni intellettuali e mancata iscrizione all'albo: invalidità del contratto in relazione ad attività estranee alle prescrizioni esclusive

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Maggio 1968, n. 1474. Pres. Scarpello. Est. Salerni.


Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Mancata iscrizione all'albo - Invalidità del contratto - Attività estranee alle prescrizioni esclusive - Insussistenza della nullità - Prestazione di mera consulenza - Obbligo del compenso - Inapplicabilità della tariffa - Irrilevanza



La invalidità, per difetto di iscrizione del professionista all'albo, dei contratti aventi per oggetto prestazioni di opera intellettuale si riferisce unicamente alle attività che la legge prescrive siano poste in essere esclusivamente da professionisti abilitati all'Esercizio professionale, mentre, per ogni altra attività, anche se venga abitualmente svolta da professionisti iscritti ed anche se, nella relativa tariffa, venga indicata in un'apposita voce e valutata con un particolare compenso, vige la regola generale della libertà di svolgere la propria attività lavorativa. Anche tale attività, quale e, ad esempio quella rientrante nella nozione di semplice consulenza, se integrante una prestazione contrattuale, va retribuita, pur non potendosi applicare la tariffa professionale. (massima ufficiale)