Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34332 - pubb. 21/05/2025

Difetto di iscrizione nell'albo e nullità assoluta del rapporto costituitosi tra professionista e cliente

Cassazione Sez. Un. Civili, 13 Maggio 1968, n. 1474. Pres. Scarpello. Est. Salerni.


Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Mancata iscrizione all'albo - Effetti - Nullità assoluta del contratto - Azione per il pagamento del compenso - Esclusioni - Compimento di attività di competenza di altre categorie - Equivalenza alla mancanza di iscrizione



Il difetto di iscrizione nell'albo determina la nullità assoluta del rapporto costituitosi tra professionista e cliente, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. in relazione all'art. 2229 dello stesso codice, ed il contratto non genera alcun effetto (sicche il professionista non ha Azione per il pagamento del compenso, com'e espressamente stabilito dall'art. 2231 cod. civ.) il che vale non soltanto quando si tratti di attività da soggetto non iscritto all'albo, bensì anche quando il professionista, pur essendo iscritto in un determinato albo, esplichi mansioni non comprese nell'ambito dell'attività propria degli appartenenti alla sua categoria e di Competenza esclusiva di altre categorie professionali, mansioni per il cui Esercizio e richiesta l'iscrizione nel relativo albo. Ciò in quanto i limiti delle attività consentite alle varie categorie professionali attengono all'ordine pubblico, e la inosservanza di esse viola norme imperative. (massima ufficiale)