Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32266 - pubb. 23/11/2024
Responsabilità disciplinare dei magistrati e il fatto nuovo che giustifica la revoca del provvedimento di archiviazione
Cassazione Sez. Un. Civili, 10 Ottobre 2024, n. 26371. Pres. Cassano. Est. Rossetti.
DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE - Archiviazione ex art. 16, comma 5-bis, d.lgs. n. 109 del 2006 - Revocabilità - Condizioni - Fatto nuovo - Rinvio a giudizio dell'incolpato - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il fatto nuovo - che giustifica la revoca del provvedimento di archiviazione di cui all'art. 16, comma 5-bis, del d.lgs. n. 109 del 2006 - è integrato dall'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'incolpato, trattandosi di un fatto oggettivo rilevante quale elemento discretivo tra i titoli di incolpazione di cui alle lettere a, b e c dell'art. 4 del citato d.lgs. e quello di cui alla lett. d della medesima disposizione. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'iniziale archiviazione di un procedimento cd. "predisciplinare" - motivata, tra l'altro, dalla ritenuta implausibilità che il procedimento penale pendente nei confronti dell'incolpato potesse concludersi con una condanna - precludesse l'avvio di un nuovo procedimento disciplinare, in ragione del rinvio a giudizio successivamente intervenuto). (massima ufficiale)